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sabato 9 settembre 2017

Nasce e-lawyers: una nuova esperienza

È online il nuovo sito internet di e-lawyers
Il suo Team, composto da Avvocati, Docenti Universitari ed Informatici, offre un’ampia gamma di servizi di consulenza ed assistenza legale in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, destinata a privati, professionisti, piccole e medie imprese. Tutela della Privacy, diritto all’oblio, reati informatici e web reputation, sono solo alcuni dei settori in cui è specializzato il nostro studio. 
Per scoprire tutti i nostri servizi ed essere sempre aggiornato sulla materia, visita il nostro sito www.e-lawyers.it, oppure scrivi un' e-mail all’indirizzo info@e-lawyers.it

domenica 27 agosto 2017

Luigi Viola: Interpretazione della legge con modelli matematici

L’opera del prof. avv. Viola rappresenta uno dei lavori più interessanti degli ultimi tempi in materia di informatica giuridica e si distingue per la sua chiarezza ed originalità. 
Il prof. Viola riesce ad approfondire con dovizia di particolari ed ad un livello avanzato il complesso tema del rapporto tra diritto (e quindi attività interpretativa) e modelli matematici. Tale rapporto è stato originariamente analizzato da uno dei padri dell’informatica giuridica il prof. Borruso che nei suoi scritti riteneva che era possibile tradurre in algoritmo tante operazioni matematiche quanto qualsiasi attività dell’uomo. Pertanto, secondo l’illustre studioso, l’algoritmo ha, al pari della logica, un valore universale che può assurgere a punto d’incontro tra due culture, fino ad ora erroneamente considerate distinte e quasi opposte: l’umanistica e la scientifica. 
Naturalmente il prof. Borruso poneva dei limiti a questo suo assunto sostenendo che è algoritmizzabile solo ciò che è razionale. Tutta la sfera dell’attività psichica irrazionale, in quanto tale, non risponde a regole: l’uomo non potrà, quindi, mai essere sostituito ragionevolmente da un computer nelle manifestazioni della sua creatività, nella fantasia, nella sfera dei sentimenti, cioè nell’affettività, desiderio di conoscenza e di novità, in tutte queste attività “il computer potrà essere usato non per sostituire l’uomo, ma solo per studiarlo meglio”. 
Ma una legge è fatta di parole, come è possibile, quindi, tradurre la stessa in una formula matematica? 
Come giustamente sosteneva il Borruso la legge, nella maggior parte dei casi, non costituisce un algoritmo: essendo fatta di parole, presenta tutte le difficoltà che presenta l’interpretazione di un qualsiasi discorso, specie quando viene fatto a più riprese in contesti diversi; più specificamente può dirsi che tali difficoltà sono costituite dalla presenza nella legge di sottintesi, dalla mancanza di previsione di casi particolari che nella vita si verificano, dalla interconnessione imprevista di norme in un mare magnum di esse, emanate in tempi e contesti diversi, dalle incertezze sintattiche, grammaticali e semantiche, dai giudizi indeterminati di valore racchiusi da talune parole. 
E’ necessario ricordare, in questo contesto che per dare ordini ad un computer, occorre la parola, il linguaggio: il software, infatti non è altro che un testo scritto da immettere nel computer. Se è vero, dunque, che il programma è fatto di linguaggio al pari della legge e che il programma è la legge del computer, allora non solo si può tentare di convertire la legge in programma e così farla applicare direttamente dal computer, ma, prescindendo da questo intento, si può tentare di applicare, nella formulazione della legge, lo stesso linguaggio che viene usato per istruire il computer. 
Per molti studiosi non vi sono dubbi sulla possibilità di usare il linguaggio matematico, con cui si formulano gli algoritmi da porre a base del software, anche per formulare le leggi. Se è vero, che la legge non è una regola matematica, è anche vero, però, che il linguaggio matematico non va confuso con la regola matematica. Attraverso il primo si può esprimere qualsiasi regola, anche la più convenzionale, anche la più arbitraria; e si dice “matematico” perché grazie ad esso l’applicazione della regola, quale che sia la sua natura, sarà fedele alla volontà di chi la propone. Anche la legge come l’informatica necessita, dunque, di un linguaggio rigoroso, inequivoco ovvero di un linguaggio tecnologico. 
Il prof. Viola prendendo spunto da questi principi, nella sua opera, ha ulteriormente approfondito la materia sviluppando esempi concreti di come l’interpretazione giuridica, intesa come attività, sia davvero permeabile a modelli matematici, o comunque modelli tali da determinare la prevedibilità del giudizio. 
In effetti Il giudice, nel momento dell’ applicazione della norma, utilizza fondamentalmente due tipi di ragionamento: uno volto ad individuare le premesse normative (le norme pertinenti), l’altro volto a ricavare la soluzione normativa, date le premesse. La prima fase ha a che fare con gli aspetti fattuali, cioè con le particolarità che il caso individuale presenta rispetto al dettato necessariamente generale ed astratto della norma: il giudice, che dovrà individuare la norma da cui ricavare la conclusione, esaminerà la fattispecie, intesa come una collezione di fatti; eliminerà i fatti irrilevanti e quindi classificherà i fatti rilevanti secondo un determinato ordine o criterio, cercando poi di trasferirli ad un livello più generale che consenta un confronto con gli enunciati normativi. Sembrerebbe che tali operazioni siano completamente prive di regole logiche, in quanto basate sull’analisi dell’uso linguistico delle parole: in realtà è possibile individuare, alla base, uno schema di ragionamento logico riconducibile all’induzione. Difatti, dopo l’accertamento dei fatti il giudice è in grado di individuare le premesse normative da applicare: negli ordinamenti a civil law le premesse saranno in massima parte da ricercarsi nelle leggi, negli ordinamenti a common law nei precedenti. 
Inoltre l’esigenza di riconoscere caratteristiche strutturali proprie di sottosistemi giuridici assume particolare rilevanza nel momento interpretativo ove si riscontri l’insufficienza dei tradizionali principi sistematici nella risoluzione dei conflitti fra norme; a livello di descrizione di un sistema giuridico, che è quella che bisogna prendere in considerazione, è sufficiente disporre di parametri per la definizione di un sottosistema e di criteri organizzativi omogenei per strutturarlo.
E’ in tale ottica che assume rilevanza il ragionamento del prof. Viola che dopo aver ricondotto le diverse forme di interpretazione a modelli matematici, passa alla concreta applicazione della propria teoria analizzando specifiche sentenze fino ad ipotizzare la realizzazione di una vera e propria giustizia predittiva. 
Ma allora ciò cosa potrebbe comportare: ridurre la decisione di un giudice all’applicazione di una formula matematica? Magari fino ad arrivare allo scenario prospettato da Jacques Charpentier nella sua opera “Justice machines” dove l’applicazione della giustizia viene affidata ad apparecchi cibernetici? 
Naturalmente non è questo l’obiettivo che si intende realizzare, attraverso l’approfondimento di questi studi, e devo dire che in tale campo il prof. Viola si segnala come brillante precursore, si intende facilitare l’attività decisionale del giudice fornendo supporti logici e neutrali che possano evitare discriminazioni o ingiustizie.

mercoledì 22 febbraio 2017

Risoluzione UE sui robot: si inizia ad ipotizzare una soggettività giuridica

Alla luce della recente approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica diventa sempre più attuale e preoccupante il problema connesso all’individuazione di norme che disciplinino l’attività ed in particolar modo la responsabilità dei robot nel nostro ordinamento.
L'umanità, ormai, si trova sulla soglia di un'era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni dell'intelligenza artificiale (AI) sembrano sul punto di lanciare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali, rendendo imprescindibile che la legislazione ne consideri tutte le implicazioni.
Tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% annuo e che nel 2014 è aumentata al 29%, il più considerevole aumento annuo mai registrato, e che i fornitori di parti motrici e l'industria elettrico-elettronica sono i principali propulsori della crescita; che le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio.
Naturalmente gli aspetti giuridico-normativi dovranno essere trattati in maniera approfondita, disciplinando le interazioni fra umani e umanoidi sia nella sfera privata che in quella pubblica. Sarà necessario analizzare e risolvere diverse problematiche:
  1. di chi è la responsabilità in caso di danni o di infortuni causati da robot?
  2. Come proteggere la privacy degli individui?
  3. Come rendere disponibile ed accessibile a tutti l’intelligenza e la capacità sviluppata da robot al servizio dell’uomo?
  4. Che tipologia di assicurazione prevedere per i robot?

Continua su:  http://www.altalex.com/documents/news/2017/02/21/robot-con-intelligenza-artificiale-soggettivita-giuridica

lunedì 27 giugno 2016

Libro: Diritto e Nuove Tecnologie - prontuario giuridico-informatico

Il volume, edito da Altalex, giunge alla sua seconda edizione e rispetto alla precedente si presenta più corposo ed approfondito. Pur essendo sempre contraddistinto da una facile lettura e da un taglio prevalentemente pratico l’opera recepisce gli ultimi sviluppi sia legislativi che tecnologici della nostra società dell’informazione, che tende sempre più a trasformarsi in una società tecnologica della comunicazione digitale.
Vengono esaminati ed approfonditi tutti i principali strumenti ed istituti dell’informatica giuridica intesa in senso ampio come le banche dati, i contratti informatici, il documento informatico, la PEC, la privacy contraddistinta dall’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. 27/04/2016, n. 2016/679), il web 2.0, la tutela del diritto d’autore in ambito tecnologico, i reati informatici ed il processo telematico che negli ultimi tempi sta assumendo un particolare rilievo in ambito civile, amministrativo ed anche penale.
La presente opera, quindi, cerca di fare il punto della situazione in questo mondo variegato e multidisciplinare, offrendo una guida indispensabile che possa aiutare il lettore nella conoscenza di quelle dinamiche che costituiscono il motore della società dell’Information Communication Technology.

giovedì 17 dicembre 2015

e-book: I contratti informatici

E' uscita l'ultima edizione del mio e-book sui contratti informatici che  ha l'obiettivo di fare il punto della situazione nello specifico settore. Negli ultimi tempi sono sorte diverse figure contrattuali nuove che si sono prepotentemente affermate nella prassi quotidiana e che vengono esaminate sotto il duplice profilo dell’inquadramento giuridico e della normativa applicabile.
La materia dei contratti informatici e telematici è estremamente varia e si presta a continui aggiornamenti in linea con il progresso tecnologico e la nascita di nuove tecnologie che costituiscono oggetto di particolari ed innovative transazioni. 
Tali caratteristiche rendono opportuno anche il formulario che sottolinea le tipologie contrattuali di maggiore rilevanza fornendo, in determinati casi, anche più versioni di una medesima tipologia contrattuale.
Per maggiori informazioni cliccare al seguente link.

mercoledì 6 maggio 2015

eBook - Privacy e nuove tecnologie



Il “right to privacy” consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, di esercitare un controllo sull’uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico.
Anch’esso fa parte del “diritto all’informazione”; più correttamente può parlarsi di “libertà informatica” - intesa come una nuova manifestazione del tradizionale diritto alla libertà personale - che si aggiunge a quelle del diritto di disporre liberamente del proprio corpo, di esprimere liberamente il proprio pensiero, ecc.

Compito di questo eBook è quello di fare il punto della situazione con la consapevolezza che il diritto alla riservatezza non viene più inteso in un senso puramente negativo, come facoltà di ripulsa delle intromissioni di estranei nella vita privata, o di rifiutare il consenso alla diffusione di informazioni sul proprio conto, di rinuncia alla partecipazione nella vita sociale; ma in senso positivo, come affermazione della libertà e dignità della persona, e come potere di limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini.

CONTENUTI DELL'E-BOOK
Principi e regole generali in materia di privacy
1. Concetto di privacy.
2. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003). Principi generali.
3. Le regole generali del trattamento dei dati.
4. Il consenso.
5. Il prossimo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali.

Le nuove tecnologie
1. Le RFID
2. I sistemi biometrici
3. La videosorveglianza
4. I droni

Internet
1. Il web 2.0
2. Le transazioni on line
3. Il cloud computing
4. La posta elettronica

La sicurezza informatica
1. La sicurezza informatica
2. Il Disaster Recovery
3. Gli amministratori di sistema
 
Per acquistarlo collegarsi qui

venerdì 24 aprile 2015

Uso dei droni: i rischi dell'automazione



La recente morte del cooperante Giovanni Lo Porto a causa dei droni Usa ci porta a riflettere sui rischi connessi all'uso di tali dispositivi in zone di guerra.
Come è noto i droni ultimamente stanno avendo una grande diffusione anche in ambito civile per i loro indubbi vantaggi rappresentati dalla possibilità di manovrare gli stessi a distanza attraverso apposite stazioni di comando.
I droni, ormai, vengono sempre più spesso utilizzati sia per attività di ricognizione (si pensi ad incendi o a calamità naturali particolarmente gravi come terremoti, alluvioni, ecc.) sia per attività collegate a veri e propri servizi (come il trasporto di merci annunciato da Amazon ed anche da Google, oppure si pensi agli usi in campo investigativo o per servizi fotografici o cinematografici).
Ma non bisogna dimenticare che i droni nascono in ambito militare e possono essere definiti come velivoli privi di pilota e comandati a distanza, usati generalmente per operazioni di ricognizione e sorveglianza, oltre che di disturbo e inganno nella guerra elettronica; vengono indicati nei paesi anglosassoni anche con la sigla RPV, dalle lettere iniziali dell’inglese Remotely Piloted Vehicle «veicolo guidato a distanza».
Nel 2011 gli Stati Uniti, in collaborazione con il Messico, hanno utilizzato i droni per il controllo delle frontiere e per combattere i narcotrafficanti, grazie alla possibilità di monitorarne i movimenti. Nello stesso anno, in Giappone, l’uso dei droni ha permesso di controllare da vicino l’attività dei reattori della centrale nucleare di Fukushima, dopo le esplosioni causate dal terremoto di Tōhoku. Per uso bellico, i Predator sono stati impiegati nel 2011 dalle forze statunitensi per proteggere i ribelli in rivolta contro Gheddafi. Proprio un accordo con gli Stati Uniti potrebbe fare dell’Italia il primo Paese, oltre alla Gran Bretagna, ad avere droni statunitensi armati per la protezione delle proprie truppe in Afghanistan: si tratta dei cosiddetti Reaper, più grandi e potenti dei Predator, di cui sei esemplari sono in dotazione dell’Italia. L’intesa rappresenta sicuramente l’inizio di un utilizzo più esteso dei droni armati da parte di molti paesi.
Il problema dei droni armati e della loro complessa tecnologia ci deve, però, mettere in guardia dai rischi connessi all'utilizzo di un sistema cognitivo artificiale che sulla base di determinati "alert" potrebbe dare il benestare all'uso delle armi quando, invece, questi presupposti, in realtà, non ci sono o comunque potrebbero essere valutati diversamente da un osservatore umano. In effetti l'approccio automatico va visto come due facce della stessa medaglia: da un lato il risparmio di tempo rappresenta un grande vantaggio ai fini dell'efficacia dello strumento bellico, dall'altro, però, un'eventuale imprecisione del sistema cognitivo potrebbe essere pagata a duro prezzo in termini di effetti collaterali.
In realtà prima di ritrovarci in un mondo dove le macchine avranno il potere di decidere di uccidere gli umani, serve una pausa di riflessione: armi autonome, dei veri e propri “robot killer” vanno ben oltre i già controversi droni, comandati a distanza. Mentre, difatti, per i droni spetta ancora ad un essere umano decidere se ricorrere all'uso letale della forza, una nuova tecnologia che preveda computer a bordo in grado di decidere autonomamente chi prendere di mira può essere davvero rischiosa.
Ormai questa tecnologia è disponibile o comunque lo sarà presto e questo è il momento opportuno per decidere se tale tipo d'armi debba essere bandito o regolamentato, per riflettere su questioni quali l'accertamento della responsabilità, ma non solo.

mercoledì 4 febbraio 2015

Riforma del CAD: ma è sufficiente?



In questi giorni sto assistendo ad un proliferare di proposte circa la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale dove giuristi da tempo specializzati nel settore, approfittando anche dell'avvento delle ultime regole tecniche in materia di documento informatico, di ultime disposizioni come quella disciplinante lo SPID (il tanto contestato Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di Regolamenti europei come quello avente ad oggetto l'identificazione elettronica per le transazioni elettroniche, propongono una legge delega per la riforma del CAD sulla stessa scorta di quanto accaduto nel 2010 (v. il d.lgs. n. 235/2010). Purtroppo devo dire che si commette sempre lo stesso errore ed attenzione: errare è umano ma perseverare è………..
Il tanto auspicato cambio epocale (ne stiamo parlano ormai da decenni di questo cambio epocale) dalla carta al bit, non si ottiene per decreto!!! Qui dobbiamo mettere in condizione gli operatori della P.A. di capire le norme, di comprendere perché è necessario digitalizzare le attività e dobbiamo tra l'altro fornire tutti gli strumenti non solo economici ma anche culturali.
Proprio per questi motivi che ben venga l'AgID, che ben vengano i famosi digital champion, ma non si può e non si deve dare tutto per scontato!!! Bisogna ancora lavorare molto per ottenere un minimo di cambiamento, proprio perché è necessario innanzitutto partire dalla base e cioè dall'uomo, dal singolo operatore, dal singolo funzionario, dal singolo dirigente.
Allo stato attuale e mi dispiace dirlo, discutere della riforma del CAD è solo accademia, ma non rappresenta un reale contributo a vedere davvero realizzati i principi che sono alla base del Codice. Del resto abbiamo visto cosa è successo nel passato, grandi riforme come quella del 2010, ma risultati nulli. Mi viene, a questo punto, un atroce dubbio: ma chi propone queste riforme conosce come funziona un ufficio pubblico? Sa davvero quali sono i problemi che affronta quotidianamente un funzionario pubblico? Ho la netta sensazione che la risposta purtroppo sia negativa.
Di conseguenza, che ben vengano sicuramente le proposte di modifica (evitando però assurdi tecnicismi che mal si conciliano con norme di carattere generale, per questi ci sono le regole tecniche), siamo giuristi e dobbiamo sicuramente fare la nostra parte, ma questo non basta, perché dobbiamo ottenere, con le buone o con le cattive, un altro importante e fondamentale cambiamento e cioè quello della mentalità del burocrate e credetemi questo non è affatto facile!!!
Una coscienza più aperta verso la digitalizzazione, determina quei necessari cambiamenti organizzativi indispensabili per attuare le norme che noi tanto ci sforziamo di riformare.

martedì 13 gennaio 2015

E-book: Alan Turing un uomo solo, un grande scienziato



Alan Turing è stato uno dei più grandi scienziati del XX secolo che giustamente è stato definito il padre dell’informatica, anche se, in realtà, il maggiore contributo lo ha fornito nel campo dell’intelligenza artificiale. Purtroppo la sua vita è stata caratterizzata da continui alti e bassi dovuti ad un imprevedibile genio e a problemi di carattere esistenziale legati principalmente alla sua omosessualità che, considerata la difficile epoca, era costretto a vivere con grande difficoltà.
L’ebook realizzato dal sottoscritto ed edito da Invictus editore è diviso in due parti: nella prima ci si sofferma sulla vita del grande studioso e sulle principali tappe costellate da grandi successi scientifici. I suoi affetti, le sue delusioni, i suoi rapporti, le sue vittorie e anche il mistero della sua morte sono affrontati in modo sistematico rispettando un preciso ordine temporale. Nella seconda parte, invece, prendendo spunto dagli studi di Turing si affronta l’evoluzione dell’intelligenza artificiale ed i principali contributi di tali studi nel campo giuridico con la nascita di importanti strumenti quali i sistemi esperti legali e le reti neurali solo all’inizio delle loro effettive potenzialità.

mercoledì 27 agosto 2014

Renato Borruso ci ha lasciato: una grande perdita per l'informatica giuridica

Ho saputo solo adesso della morte del "grande" Renato Borruso, tra gli artefici fondamentali della nascita dell'informatica giuridica in Italia e mio primo fondamentale maestro. La nostra materia perde così dopo Giannantonio e Frosini, un altro grande protagonista al quale ero particolamente legato in quanto, come accade spesso per i grandi uomini, oltre ad essere un brillante studioso, Borruso era anche una persona molto semplice e disponibile, animato da una grande passione per l'informatica giuridica che era disposto a coindvidere con tutti. 
Ricordo il mio primo incontro che ebbi con lui da perfetto sconosciuto risalente ormai ad oltre 30 anni fa. Ero un giovane studente di giurisprudenza e con grande sfrontatezza lo contattai in quanto appassionato di informatica per chiedergli notizie in merito. Ebbene, la sua accoglienza fu entusiasta, non ebbe remore nell'approfondire con me tanti aspetti dell'informatica giuridica e mi fornì preziosi suggerimenti di cui ancora adesso faccio tesoro. Anni dopo ho avuto la grande soddisfazione di partecipare insieme a lui a diversi convegni ed ogni volta che l'incontravo provavo un grande piacere, principalmente dal punto di vista umano oltre che professionale, per la sua grande simpatia ed incredibile cultura. Conservo ancora come una reliquia l'inserto della voce "informatica giuridica" dell'enciclopedia del diritto che mi spedì con una sua dedica.
Ovviamente al di là del mio speciale rapporto di carattere personale questo post vuole essere anche un immenso ringraziamento per i grandi contributi che Renato Borruso come professore, come Presidente e come giurista ha dato all'informatica giuridica contraddistinguendosi per il suo acume e la sua proverbiale chiarezza tale da far apparire facili concetti estremamente complessi.
Grazie professore, per me rimarrai sempre il mio "unico" vero MAESTRO.

sabato 12 aprile 2014

Tavolo di lavoro: L’ Università incontra gli operatori del pianeta giustizia - L'informatica giuridica utile risorsa per le professioni legali



Tavolo di lavoro
L’ Università incontra gli operatori del  pianeta giustizia:
“dalla formazione al mondo del lavoro”

L'INFORMATICA GIURIDICA UTILE RISORSA
PER LE PROFESSIONI LEGALI

Università Federico II - Napoli
Dipartimento di Giurisprudenza
Cattedra di Logica ed Informatica giuridica

Mercoledì 16 aprile ore 15.00 – Biblioteca Guarino

SALUTI
Prof. Lucio De Giovanni
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Federico II
Avv. Francesco Caia
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Dott. Carlo Alemi
Presidente del Tribunale di Napoli

PARTECIPANO:

Prof. Avv. Settimio Di Salvo, Prof. Avv. Angelo Abignente, Prof. Francesco Romeo, dott. Michele Iaselli, avv. Biancamaria Sparano, avv. Paolo Trapanese, avv. Giuseppe Napolitano, avv. Attilio Doria, dott. Carlo Modestino, dott. Giovanni Conzo, dott. Raffaele Sdino, dott.ssa Antonella Ciriello, dott.ssa Alessandra Cataldi, dott.ssa Marilia di Nardo.

L’incontro, primo  di tanti confronti che la cattedra di logica ed informatica giuridica dell’Università Federico II si propone di avere con il mondo giudiziario, ha l’obbiettivo di fare luce sullo stato di attuazione del processo di informatizzazione e digitalizzazione del complesso mondo giudiziario e di evidenziare i principali problemi di natura giuridica, tecnica, organizzativa che rallentano lo sviluppo della giustizia digitale.
Come è noto la stessa giustizia digitale rappresenta uno dei principali obiettivi dell'agenda digitale, voluta dalla Commissione Europea già nel maggio 2010, con lo scopo di favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività.
L'Università Federico II ed in particolar modo la Cattedra di Logica ed Informatica giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza intende offrire la propria collaborazione specialistica agli operatori della giustizia (giudice, avvocato, cancelliere ) individuando ed analizzando le maggiori difficoltà applicative per la realizzazione del processo di informatizzazione e digitalizzazione del sistema giustizia e proponendo possibili soluzioni. Una prima iniziativa da proporre potrebbe essere l'inserimento di propri studenti in qualità di stagisti, come prevede l'art. 73 del Decreto del Fare, presso gli uffici giudiziari, nonché di studenti in qualità di tirocinanti curriculari nell'ambito degli studi legali. Questa opportunità da un lato offrirebbe ai soggetti ospitanti la possibilità di usufruire delle  conoscenze tecnologiche ed informatiche degli studenti dall’altra consentirebbe a questi ultimi  di accrescere ulteriormente le proprie esperienze attraverso momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Questi incontri con gli operatori del mondo giudiziario consentiranno, inoltre, alla stessa Università di conoscere le effettive esigenze degli studi legali ed uffici giudiziari e riconfigurare in modo adeguato l’insegnamento universitario.

lunedì 24 febbraio 2014

Libro: La Nuova Pubblica Amministrazione - i principi dell'agenda digitale

A cura di Michele Iaselli
Francesco Affinito, Gerardo Antonio Cavaliere, Marco Della Femina, Fernanda Faini, Marco Iecher, Andrea Lisi, Michele Martoni, Marco Mennella, Bruno Mercurio

Il lento ma inesorabile percorso del nostro paese verso la completa digitalizzazione di tutte le fondamentali attività di rilevanza pubblicistica conosce con l'Agenda digitale, i cui principi informatori sono contenuti nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, un momento importante e nello stesso tempo molto delicato poiché il nostro paese si dota di uno strumento normativo che costituirà un’efficace leva per la crescita economica e occupazionale. L’innovazione rappresenta, per la prima volta, un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese e la realizzazione di un simile obiettivo non può essere ormai più procrastinata per stare al passo con l'Unione europea. L’opera in esame analizza in modo approfondito le principali misure dell’Agenda digitale che rafforzano precedenti orientamenti normativi in materia di innovazione digitale.
pagine: 232
formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-548-6912-7
data pubblicazione: Febbraio 2014
editore: Aracne
collana: Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e dei media | 8

domenica 1 dicembre 2013

Perché la digitalizzazione non parte nel nostro paese?




Il lento ma inesorabile percorso del nostro paese verso la completa digitalizzazione di tutte le fondamentali attività di rilevanza pubblicistica conosce con l'Agenda digitale, i cui principi informatori sono contenuti nel Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, un momento importante e nello stesso tempo molto delicato poiché il nostro paese si dota di uno strumento normativo che costituirà un’efficace leva per la crescita economica ed occupazionale.
L’innovazione rappresenta, per la prima volta, un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese e la realizzazione di un simile obiettivo non può essere ormai più procrastinata per stare al passo con l'Unione Europea.
Il compito non è facile e molto probabilmente saranno necessarie ulteriori modifiche ed integrazioni del tessuto normativo preesistente per raggiungere gli obiettivi voluti, così come è già accaduto con il Codice dell'Amministrazione Digitale, che a distanza di otto anni  dalla sua approvazione continua a subire diversi adattamenti rappresentando così un'autentica normativa in progress.
D'altro canto laddove è presente  l'innovazione tecnologica non potrebbe essere altrimenti, poiché è sempre difficile adeguare un rigido testo normativo al continuo progresso tecnologico specie in un settore come quello pubblico che non ha mai avuto nella flessibilità la sua caratteristica principale.
Ma andare avanti su questa strada è indispensabile per avere una Pubblica Amministrazione digitale, con attività informatizzate giuridicamente valide, posta certificata e soprattutto trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno.
Ma perché la P.A. ancora non riesce a raggiungere questi obiettivi apparentemente ormai alla portata di tutti?
Le motivazioni sono diverse ed alcune criticità sono state individuate anche nell’ambito della stessa agenda digitale attraverso i c.d. pilastri cioè le aree d’azione.
Ma proviamo a schematizzare questi c.d. punti deboli nella speranza di debellarli definitivamente:
- Carenza di formazione in materia e necessità di una “nuova alfabetizzazione informatica” coinvolgendo nell’iniziativa principalmente le figure dirigenziali.
- Aspetti organizzativi ancora da definire con l’individuazione di figure già previste dalla normativa (resp. conservazione sostitutiva, resp. privacy, resp. trasparenza, amministratore di sistema, ecc.).
- Necessità di semplificare una normativa troppo complessa ed articolata per una materia come quella tecnologica in continua evoluzione (troppi decreti applicativi che rischiano di bloccare o quanto meno ritardare l’introduzione di nuovi strumenti).
- Nel corso della formulazione di regole tecniche, fondamentali nel nostro settore, sarebbe opportuno aprire un reale confronto con tutti gli operatori al di là delle consultazioni pubbliche che spesso si risolvono in mere formalità.
- Necessità di ricostituire un ente come l’AIPA dotato di un minimo di autonomia. Purtroppo le varie trasformazioni (AIPA, CNIPA, DigitPA, AGid, ecc.) hanno creato non pochi problemi di funzionamento ed efficienza ad un ente che avrebbe dovuto aiutare gli enti pubblici a realizzare una trasformazione epocale. Va, inoltre, riservata una maggiore attenzione agli enti pubblici periferici lasciati spesso soli a risolvere problematiche non facili.
- Necessità di rivedere molte procedure burocratiche che andrebbero snellite e semplificate come del resto richiede la stessa informatizzazione.
- Per quanto l’agenda digitale preveda delle misure particolarmente innovative, sarebbe opportuno procedere per piccoli passi senza prevedere accelerazioni qualora non ci siano i presupposti (parlare oggi di smart cities con la P.A. ancora in difficoltà sui fondamenti dell’informatizzazione, appare onestamente un po’ eccessivo).
- Riservare maggiore attenzione a due componenti fondamentali dell’informatizzazione: interoperabilità e sicurezza.
- Prevedere sanzioni efficaci in caso di inosservanza di norme fondamentali in materia. Purtroppo l’idea di Brunetta di colpire i dirigenti incidendo sull’indennità di risultato non ha avuto alcun effetto.
- Coinvolgere e sensibilizzare di più gli stessi cittadini che spesso ignorano l’effettiva utilità della digitalizzazione dei servizi.
- Infine, comprendere che è necessario prima investire nell’ICT e nella realizzazione di progetti validi ed efficienti. Solo successivamente sarà possibile risparmiare.
Le conseguenze derivanti da queste diverse incongruenze che stanno caratterizzando l’attuale processo di digitalizzazione sono evidenti e bastano due esempi per chiarire il momento confusionale che stiamo vivendo:
- l’attuale procedura che stanno attuando molte amministrazioni per risparmiare la carta nonché le spese postali consistente nell’inviare per posta elettronica non sempre certificata documenti informatici (pdf), ottenuti dalla scansione di originali cartacei, privi di firma digitale.
- Quello che sta accadendo in molte Università dove scompare il “famoso” libretto universitario ma ancora non esiste il registro elettronico o nelle scuole dove i libri elettronici stentano a decollare per andare incontro a “politiche” editoriali di vecchio stampo.
Potrei dilungarmi nell’elencazione di tanti casi preoccupanti, ma in tale contesto appare ormai chiaro un importante principio che dobbiamo sempre tenere in mente: se vogliamo davvero condurre l’Italia ad una svolta epocale in tale settore lo dobbiamo volere noi tutti come operatori, come cittadini, come imprese, come professionisti, poiché non basta la legge, ma è fondamentale una nostra effettiva consapevolezza di voltare pagina rispetto al passato, pagina che non è più cartacea.