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lunedì 27 giugno 2016

Libro: Diritto e Nuove Tecnologie - prontuario giuridico-informatico

Il volume, edito da Altalex, giunge alla sua seconda edizione e rispetto alla precedente si presenta più corposo ed approfondito. Pur essendo sempre contraddistinto da una facile lettura e da un taglio prevalentemente pratico l’opera recepisce gli ultimi sviluppi sia legislativi che tecnologici della nostra società dell’informazione, che tende sempre più a trasformarsi in una società tecnologica della comunicazione digitale.
Vengono esaminati ed approfonditi tutti i principali strumenti ed istituti dell’informatica giuridica intesa in senso ampio come le banche dati, i contratti informatici, il documento informatico, la PEC, la privacy contraddistinta dall’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. 27/04/2016, n. 2016/679), il web 2.0, la tutela del diritto d’autore in ambito tecnologico, i reati informatici ed il processo telematico che negli ultimi tempi sta assumendo un particolare rilievo in ambito civile, amministrativo ed anche penale.
La presente opera, quindi, cerca di fare il punto della situazione in questo mondo variegato e multidisciplinare, offrendo una guida indispensabile che possa aiutare il lettore nella conoscenza di quelle dinamiche che costituiscono il motore della società dell’Information Communication Technology.

sabato 30 gennaio 2016

Chi è il responsabile della conservazione digitale?

La figura del responsabile della conservazione assume sicuramente un ruolo centrale nell’ambito di tutto il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici.
Come è noto, l'art. 44 del CAD fissa i requisiti per la conservazione dei documenti informatici che si fondano sull'identificazione certa di chi realizza il documento, sull'integrità del documento e sul rispetto delle misure di sicurezza. Al comma 1-bis si introduce la figura del responsabile della conservazione dei documenti informatici e si opera una logica omogeneizzazione tra questa figura e quelle del responsabile del trattamento dei dati personali e del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, previste da normative diverse.
Vedi il seguito su ForumPA

Nuova versione della carta d'identità elettronica

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2015 disciplina le modalità tecniche di emissione di una nuova versione della carta d’identità elettronica (CIE). In particolare il provvedimento determina le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, definendo, nello specifico le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE. 
Vedi il seguito su Altalex

martedì 3 novembre 2015

E-Book: il Codice dell'Amministrazione Digitale commentato



Il Testo normativo è aggiornato e coordinato con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; il Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; il Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”; il Decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”.
Inoltre il commentario si contraddistingue per un’ampia analisi degli istituti previsti dalla normativa e richiamati dalle diverse disposizioni. Concetti come Firma digitale, Documento elettronico, Gestione documentale, Protocollo informatico, Posta Elettronica Certificata, Conservazione Digitale, Open data, Sicurezza informatica, SPID, Disaster recovery, ecc. vengono illustrati in modo dettagliato con specifici riferimenti ad atti di normazione secondaria.

lunedì 6 aprile 2015

Il problema delle consulenze ICT nella pubblica amministrazione




Le dimissioni della Poggiani dall’AgID hanno fatto scatenare di nuovo il “totodirettore” e tutti sono in attesa di conoscere le candidature che salvo clamorosi imprevisti saranno sempre le stesse. Inutile fare nomi tanto chi è della materia conosce già i “papabili”, ma dopo l’esperienza Poggiani si spera davvero in un cambio di rotta e nella designazione di qualcuno che sia veramente in grado di trasformare un ente “dormiente” in un’agenzia davvero dinamica, che possa essere utile ad accompagnare il nostro paese in una trasformazione che allo stato è solo appena avviata.
Per il passato ho già esaminato le cause di un ritardo del nostro paese (http://micheleiaselli.blogspot.it/2013/12/perche-la-digitalizzazione-non-parte.html), ormai non più giustificabile, sul fronte della digitalizzazione, ma ho dimenticato di affrontare un’altra di queste cause, la più sottile, ma forse la più irritante. La materia della digitalizzazione proprio perché molto ostica, difficile, sconosciuta, quasi misteriosa per molti dirigenti pubblici, si presta facilmente al conferimento di “dubbie” consulenze, che non sempre sono affidate a personaggi davvero competenti. Da tempo ormai ruotano attorno a questo mondo sedicenti informatici, giuristi, esperti, innovatori, che dal nulla si improvvisano profondi conoscitori della materia e sfruttando la “solita italica amicizia” riescono ad ottenere contratti dove inevitabilmente fanno danni o nel migliore dei casi non forniscono alcun contributo degno di questo nome. Ne ho conosciuti davvero tanti, anche il mondo della privacy è pieno di questi personaggi che si permettono il lusso di fornire consulenza in settori particolarmente delicati come quello sanitario.
Basta la semplice lettura di qualche libro o di qualche articolo su Internet per creare un “grande” esperto e poi ci sono i social network che sotto questo aspetto, devo dire, contribuiscono non poco alla nascita di questi sedicenti consulenti. Difatti basta creare un gruppo, fare qualche commento, qualche post e voilà …… l’obiettivo è raggiunto: un autentico sconosciuto che non ha fatto alcun studio specifico, approfondimento scientifico, decente pubblicazione con pochi clic e qualche furbata riesce a diventare un nome conosciuto, ma non si sa come. Completa il capolavoro la carica di presidente o comunque responsabile di qualche sconosciuta associazione costituita da pochi intimi, che però alimenta la sensazione di avere a che fare con un esperto del settore.
Sia ben chiaro fortunatamente la nostra attuale società può contare su molti giuristi e tecnici davvero esperti nel settore informatico, ma non sempre quelli scelti dalla pubblica amministrazione sono davvero tali ed al di là della malafede, credo sia opportuno indagare sui processi che portano alla designazione di tali personaggi. Anche e principalmente questa è TRASPARENZA.

mercoledì 4 febbraio 2015

Riforma del CAD: ma è sufficiente?



In questi giorni sto assistendo ad un proliferare di proposte circa la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale dove giuristi da tempo specializzati nel settore, approfittando anche dell'avvento delle ultime regole tecniche in materia di documento informatico, di ultime disposizioni come quella disciplinante lo SPID (il tanto contestato Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di Regolamenti europei come quello avente ad oggetto l'identificazione elettronica per le transazioni elettroniche, propongono una legge delega per la riforma del CAD sulla stessa scorta di quanto accaduto nel 2010 (v. il d.lgs. n. 235/2010). Purtroppo devo dire che si commette sempre lo stesso errore ed attenzione: errare è umano ma perseverare è………..
Il tanto auspicato cambio epocale (ne stiamo parlano ormai da decenni di questo cambio epocale) dalla carta al bit, non si ottiene per decreto!!! Qui dobbiamo mettere in condizione gli operatori della P.A. di capire le norme, di comprendere perché è necessario digitalizzare le attività e dobbiamo tra l'altro fornire tutti gli strumenti non solo economici ma anche culturali.
Proprio per questi motivi che ben venga l'AgID, che ben vengano i famosi digital champion, ma non si può e non si deve dare tutto per scontato!!! Bisogna ancora lavorare molto per ottenere un minimo di cambiamento, proprio perché è necessario innanzitutto partire dalla base e cioè dall'uomo, dal singolo operatore, dal singolo funzionario, dal singolo dirigente.
Allo stato attuale e mi dispiace dirlo, discutere della riforma del CAD è solo accademia, ma non rappresenta un reale contributo a vedere davvero realizzati i principi che sono alla base del Codice. Del resto abbiamo visto cosa è successo nel passato, grandi riforme come quella del 2010, ma risultati nulli. Mi viene, a questo punto, un atroce dubbio: ma chi propone queste riforme conosce come funziona un ufficio pubblico? Sa davvero quali sono i problemi che affronta quotidianamente un funzionario pubblico? Ho la netta sensazione che la risposta purtroppo sia negativa.
Di conseguenza, che ben vengano sicuramente le proposte di modifica (evitando però assurdi tecnicismi che mal si conciliano con norme di carattere generale, per questi ci sono le regole tecniche), siamo giuristi e dobbiamo sicuramente fare la nostra parte, ma questo non basta, perché dobbiamo ottenere, con le buone o con le cattive, un altro importante e fondamentale cambiamento e cioè quello della mentalità del burocrate e credetemi questo non è affatto facile!!!
Una coscienza più aperta verso la digitalizzazione, determina quei necessari cambiamenti organizzativi indispensabili per attuare le norme che noi tanto ci sforziamo di riformare.

mercoledì 10 dicembre 2014

Digital Champions: una scommessa interessante


Da quando il Digital Champion italiano Riccardo Luna insieme al Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato la squadra dei primi 100 Digital Champions italiani, durante un’importante cerimonia, si è scatenata una polemica piuttosto vivace, che vede coinvolti molti miei amici sia da una parte che dall’altra.
Devo dire che ancora una volta l’argomento “digitalizzazione” non è affrontato nella maniera migliore dal nostro Governo e la cosa per la verità non mi sorprende affatto. L’Unione Europea effettivamente ha capito che non si può digitalizzare un paese per dettato normativo e quindi ha creato questa figura del Digital Champion per ogni Stato con il chiaro intento di preparare il terreno alla digitalizzazione, cercando di far nascere una vera e propria cultura del digitale, con riferimento principalmente alla Pubblica Amministrazione.
L’intento è encomiabile ed il nostro paese, devo dire, ha cercato di fare qualcosa di più prevedendo non un solo Digital Champion (anche se nella sostanza rimane unico quello che rappresenta l’Italia) ma tanti Digital Champions per quanti sono i comuni italiani. In altri termini l’Italia gioca al rialzo!!! Ma che ben venga, se ciò aiuta davvero la digitalizzazione: il problema è tutto qui e non è da poco.
Da anni mi occupo di digitalizzazione, lavoro in una pubblica amministrazione ed ho frequenti contatti con tanti uffici pubblici, insegno all’università e per conto di enti di formazione parlando spesso di amministrazione digitale, ma fino ad adesso devo dire che ho trovato sempre uno scarso interesse per questa materia, addirittura un vero e proprio rifiuto in molti, come qualcosa da evitare. Ciò che più mi preoccupa è l’indifferenza della P.A. dove sempre e comunque il digitale viene imposto con minacce di gravi nullità o severi provvedimenti disciplinari. Addirittura l’innovazione tecnologica viene fatta rientrare negli obiettivi dirigenziali collegandola alla cosiddetta responsabilità di risultato.
Mi domando quindi e vi domando: in questa situazione quale potrà essere l’apporto dei Digital Champions? Si parla di Help desk per gli amministratori pubblici, difensori dei cittadini, promotori di progetti di alfabetizzazione, ma prima di tutto si deve ottenere un risultato fondamentale presupposto di qualsiasi progetto per un DC (attenzione con questo acronimo non intendo Democratico Cristiano) e cioè l’acquisizione da parte della collettività di una coscienza verso il nuovo, verso una nuova era, verso una nuova mentalità e vi assicuro che questa è un’impresa titanica.
Il problema, quindi, non è il numero, non è il metodo o i soggetti, ma l’obiettivo da realizzare, logica premessa di qualsiasi futura soluzione.
Certo non si è partiti nel modo migliore: sinceramente non riesco a capire la creazione di un’associazione di Digital Champions senza invece prevedere una struttura incardinata in qualche modo nell’ambito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. I DC non devono forse far parte, in qualche modo, della famosa cabina di regia? Come possono indirizzare, consigliare, orientare un Comune senza un minimo riconoscimento di carattere formale-istituzionale? Su questo credo che si debba riflettere per evitare un’ennesimo flop e dare così credito a quelle malelingue che ritengono i DC solo un’escamotage per ottenere più vantaggi di natura personale che sociale.

sabato 25 ottobre 2014

La firma grafometrica: tecnologia e privacy nell'azione amministrativa

Questo e-book di Marco Della Femina per la collana "Privacy e Diritto delle nuove tecnologie" di Invictus editore curata dal sottoscritto, cerca di rielaborare in chiave giuridica l’attuale fenomeno della firma digitale o grafometrica. Viene affrontata la complessa tematica socio-filosofica della società dell’informazione, ponendo l’accento e l’interesse sulle tematiche preponderanti dell’e-government e del patologico digital-divide. Ci si addentra nel substrato normativo e teleologico in cui si muove il sistema di firma grafometrica, analizzando il contesto legislativo di riferimento, di cui fonte principe è il Codice dell’Amministrazione Digitale e affrontando, con la giusta dose di leggerezza, la complessa tematica in cui è impantanata la Pubblica Amministrazione: la dematerializzazione dell’azione amministrativa. La firma grafometrica viene studia nella sua veste tecnica, la si declina sotto la lente normativa e la si pone in paragone con la delicatissima tematica del rapporto con la privacy. Infine, viene riproposto l’attuale studio esaminato dalle “Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica”, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ponendo in evidenza le soluzioni da quest'ultimo proposte.

lunedì 20 ottobre 2014

E' uscita l'edizione 2014 del Commentario al Codice dell'amministrazione digitale (versione e-book)

L'ebook esamina le singole disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale riportando tutte le novità intervenute a seguito dei diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo; ultimo in ordine temporale il D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014. Ogni istituto previsto dalle singole norme viene analizzato nei suoi tratti essenziali, consentendo così al lettore di avere un quadro generale, sia tecnico che normativo, dei principi cardine dell’amministrazione digitale. 
Vengono esaminati anche tutti i singoli provvedimenti di natura tecnico-amministrativa emanati in applicazione delle disposizioni del Codice come le regole tecniche in materia di firme elettroniche, le regole tecniche sul protocollo informatico, le regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici, ecc.

lunedì 24 febbraio 2014

Libro: La Nuova Pubblica Amministrazione - i principi dell'agenda digitale

A cura di Michele Iaselli
Francesco Affinito, Gerardo Antonio Cavaliere, Marco Della Femina, Fernanda Faini, Marco Iecher, Andrea Lisi, Michele Martoni, Marco Mennella, Bruno Mercurio

Il lento ma inesorabile percorso del nostro paese verso la completa digitalizzazione di tutte le fondamentali attività di rilevanza pubblicistica conosce con l'Agenda digitale, i cui principi informatori sono contenuti nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, un momento importante e nello stesso tempo molto delicato poiché il nostro paese si dota di uno strumento normativo che costituirà un’efficace leva per la crescita economica e occupazionale. L’innovazione rappresenta, per la prima volta, un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese e la realizzazione di un simile obiettivo non può essere ormai più procrastinata per stare al passo con l'Unione europea. L’opera in esame analizza in modo approfondito le principali misure dell’Agenda digitale che rafforzano precedenti orientamenti normativi in materia di innovazione digitale.
pagine: 232
formato: 17 x 24
ISBN: 978-88-548-6912-7
data pubblicazione: Febbraio 2014
editore: Aracne
collana: Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e dei media | 8

domenica 1 dicembre 2013

Perché la digitalizzazione non parte nel nostro paese?




Il lento ma inesorabile percorso del nostro paese verso la completa digitalizzazione di tutte le fondamentali attività di rilevanza pubblicistica conosce con l'Agenda digitale, i cui principi informatori sono contenuti nel Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, un momento importante e nello stesso tempo molto delicato poiché il nostro paese si dota di uno strumento normativo che costituirà un’efficace leva per la crescita economica ed occupazionale.
L’innovazione rappresenta, per la prima volta, un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese e la realizzazione di un simile obiettivo non può essere ormai più procrastinata per stare al passo con l'Unione Europea.
Il compito non è facile e molto probabilmente saranno necessarie ulteriori modifiche ed integrazioni del tessuto normativo preesistente per raggiungere gli obiettivi voluti, così come è già accaduto con il Codice dell'Amministrazione Digitale, che a distanza di otto anni  dalla sua approvazione continua a subire diversi adattamenti rappresentando così un'autentica normativa in progress.
D'altro canto laddove è presente  l'innovazione tecnologica non potrebbe essere altrimenti, poiché è sempre difficile adeguare un rigido testo normativo al continuo progresso tecnologico specie in un settore come quello pubblico che non ha mai avuto nella flessibilità la sua caratteristica principale.
Ma andare avanti su questa strada è indispensabile per avere una Pubblica Amministrazione digitale, con attività informatizzate giuridicamente valide, posta certificata e soprattutto trasparenza dell’iter burocratico verso l’esterno.
Ma perché la P.A. ancora non riesce a raggiungere questi obiettivi apparentemente ormai alla portata di tutti?
Le motivazioni sono diverse ed alcune criticità sono state individuate anche nell’ambito della stessa agenda digitale attraverso i c.d. pilastri cioè le aree d’azione.
Ma proviamo a schematizzare questi c.d. punti deboli nella speranza di debellarli definitivamente:
- Carenza di formazione in materia e necessità di una “nuova alfabetizzazione informatica” coinvolgendo nell’iniziativa principalmente le figure dirigenziali.
- Aspetti organizzativi ancora da definire con l’individuazione di figure già previste dalla normativa (resp. conservazione sostitutiva, resp. privacy, resp. trasparenza, amministratore di sistema, ecc.).
- Necessità di semplificare una normativa troppo complessa ed articolata per una materia come quella tecnologica in continua evoluzione (troppi decreti applicativi che rischiano di bloccare o quanto meno ritardare l’introduzione di nuovi strumenti).
- Nel corso della formulazione di regole tecniche, fondamentali nel nostro settore, sarebbe opportuno aprire un reale confronto con tutti gli operatori al di là delle consultazioni pubbliche che spesso si risolvono in mere formalità.
- Necessità di ricostituire un ente come l’AIPA dotato di un minimo di autonomia. Purtroppo le varie trasformazioni (AIPA, CNIPA, DigitPA, AGid, ecc.) hanno creato non pochi problemi di funzionamento ed efficienza ad un ente che avrebbe dovuto aiutare gli enti pubblici a realizzare una trasformazione epocale. Va, inoltre, riservata una maggiore attenzione agli enti pubblici periferici lasciati spesso soli a risolvere problematiche non facili.
- Necessità di rivedere molte procedure burocratiche che andrebbero snellite e semplificate come del resto richiede la stessa informatizzazione.
- Per quanto l’agenda digitale preveda delle misure particolarmente innovative, sarebbe opportuno procedere per piccoli passi senza prevedere accelerazioni qualora non ci siano i presupposti (parlare oggi di smart cities con la P.A. ancora in difficoltà sui fondamenti dell’informatizzazione, appare onestamente un po’ eccessivo).
- Riservare maggiore attenzione a due componenti fondamentali dell’informatizzazione: interoperabilità e sicurezza.
- Prevedere sanzioni efficaci in caso di inosservanza di norme fondamentali in materia. Purtroppo l’idea di Brunetta di colpire i dirigenti incidendo sull’indennità di risultato non ha avuto alcun effetto.
- Coinvolgere e sensibilizzare di più gli stessi cittadini che spesso ignorano l’effettiva utilità della digitalizzazione dei servizi.
- Infine, comprendere che è necessario prima investire nell’ICT e nella realizzazione di progetti validi ed efficienti. Solo successivamente sarà possibile risparmiare.
Le conseguenze derivanti da queste diverse incongruenze che stanno caratterizzando l’attuale processo di digitalizzazione sono evidenti e bastano due esempi per chiarire il momento confusionale che stiamo vivendo:
- l’attuale procedura che stanno attuando molte amministrazioni per risparmiare la carta nonché le spese postali consistente nell’inviare per posta elettronica non sempre certificata documenti informatici (pdf), ottenuti dalla scansione di originali cartacei, privi di firma digitale.
- Quello che sta accadendo in molte Università dove scompare il “famoso” libretto universitario ma ancora non esiste il registro elettronico o nelle scuole dove i libri elettronici stentano a decollare per andare incontro a “politiche” editoriali di vecchio stampo.
Potrei dilungarmi nell’elencazione di tanti casi preoccupanti, ma in tale contesto appare ormai chiaro un importante principio che dobbiamo sempre tenere in mente: se vogliamo davvero condurre l’Italia ad una svolta epocale in tale settore lo dobbiamo volere noi tutti come operatori, come cittadini, come imprese, come professionisti, poiché non basta la legge, ma è fondamentale una nostra effettiva consapevolezza di voltare pagina rispetto al passato, pagina che non è più cartacea.