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lunedì 14 agosto 2017

La censura ed il web: perché la Boldrini sbaglia

Ritorna in auge ancora una volta lo scottante argomento dell’odio on line, della gogna mediatica, della censura sul web. 
Una delle massime cariche istituzionali, da tempo interessata a queste tematiche ha detto la sua dichiarando guerra a tutti coloro che le arrechino offesa utilizzando lo strumento telematico ed in particolar modo il social network per eccellenza come facebook. Indubbiamente la Boldrini non è molto amata, almeno in rete, ed è già stata scottata da pesanti ed offensive invettive che l’hanno coinvolta sui social e non è disposta a tollerare ancora. Credo, però, che innanzitutto vada fatta un’importante distinzione, che non sempre è chiara: un conto è individuare e punire chi utilizza i social solo per seminare odio ed altro conto è invece attaccare chi sui social esprime, anche se in modo colorito, delle proprie opinioni critiche che talvolta riflettono il proprio malcontento nei confronti del Governo, dello Stato e, quindi dei suoi rappresentanti. In quest’ultimo caso, difatti, non credo che si possano attaccare queste persone minacciando ipotetiche denunce, il tutto in violazione di un sacrosanto principio sancito dall’art. 21 della nostra Costituzione che, ricordo, quando ricondotto nei binari di una giusta critica riguarda tutti, anche quando oggetto di queste osservazioni siano le massime cariche dello Stato. 
Del resto, non dimentichiamo che il successo del web e dei social è rappresentato proprio dalla possibilità che hanno tutti di esprimere la loro opinione anche quando questa è banale, scontata, superficiale, criticabile, ecc. D’altro canto ognuno si assume le responsabilità di ciò che esprime sui social ed a sua volta si espone ad inevitabili controcritiche. E’ questo lo spirito dei social e se non lo gradiamo a questo punto evitiamo di frequentarli, ma non demonizziamoli. 
Tutt’altro discorso è, invece, quello che riguarda i seminatori di odio, coloro che provano gusto solo ad offendere, ad influenzare in negativo persone psicologicamente labili. In questi casi siamo ben al di fuori dei canoni sanciti dalla nostra Costituzione, ma non credo che la soluzione migliore sia la persecuzione giudiziaria perché complessa (non è facile trovare i responsabili di queste invettive) ed inefficace (l’azione dura spesso genera una reazione altrettanto dura). In realtà credo che l’arma più efficace sia quella di lasciar cucinare questi personaggi nel loro stesso brodo ed attraverso un’efficace campagna di educazione sociale (ultimamente rilanciata anche dal nostro Garante privacy) fare in modo che questi untori siano isolati dalla stessa comunità sociale ed additati come pecore nere. 
Il mondo anglosassone è riuscito in questo modo a risolvere molti problemi ed è arrivato a concepire efficaci forme di soluzione extragiudiziale di controversie, utilizzando questi metodi che si fondano sull’effetto riequilibratore dello stesso web. 
Sono convinto che per risolvere problemi che nascono dal web bisogna trovare soluzione nuove offerte dallo stesso web ed evitare, per quanto possibile, forme tradizionali di giustizia che talvolta arrecano solo danni.

sabato 30 gennaio 2016

Il ricatto hard corre sul filo della Rete




Purtroppo negli ultimi tempi stanno proliferando assurdi ricatti a sfondo sessuale di donne belle ed attraenti e principalmente prive di scrupoli, che sfruttando le potenzialità della Rete colpiscono ignari ed ingenui personaggi che pensano di aver fatto una facile conquista senza nemmeno immaginare le conseguenze.
La tattica è sempre la stessa, la vittima, quasi sempre persona con un profilo sociale di tutto rispetto, viene contattata con una semplice richiesta di amicizia su un social network da una bella donna, che espone sul suo profilo un’immagine eloquente. Ovviamente l’amicizia è quasi sempre accettata e da lì viene tesa la trappola: la donna immediatamente inizia a chattare con la vittima, si mostra simpatica e disponibile e chiede un incontro su una video chat. Tanti sono i programmi disponibili sul mercato, ma Skype la fa da padrone. Il contatto in genere è serale o notturno e diventa facile per la donna sfruttare la debolezza dell’uomo e fare in modo che, in breve tempo, la videochiacchierata telematica diventi “bollente” spogliandosi e facendo spogliare la sua vittima. Spesso la donna riesce anche ad ottenere che il malcapitato si lasci andare ad attività sessuali più evidenti ed il gioco è fatto. Il tutto viene registrato ed in breve il povero malcapitato è contattato via mail e ricattato: o paghi oppure pubblichiamo il video su You tube, su Facebook o altri social.
In genere la vittima per evitare gogne mediatiche, tra l’altro, estremamente dannose per la propria immagine di uomo integerrimo e del tutto rispettabile, paga la somma richiesta commettendo un errore madornale, poiché le richieste di pagamento saranno continue e sempre più frequenti: diventa un ricatto infinito.
In genere, nella maggior parte dei casi, questi personaggi sfruttano la semplice paura della vittima, poiché, nella sostanza, gli effetti delle minacciate pubblicazioni sarebbero relativi, visto che le immagini pornografiche durano molto poco sui social in quanto eliminate dagli stessi amministratori. Questo, però, non ha importanza, poiché basta la sola minaccia per ottenere l’effetto voluto.
Bisogna avere coraggio e denunciare subito alla polizia postale queste ricattatrici senza dimenticare che, spesso, dietro queste donne, quasi sempre straniere, si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali. Solo con la denuncia si possono spezzare queste maglie di una criminalità telematica, che ne inventa sempre nuove per sfruttare al meglio le debolezze umane.

sabato 17 ottobre 2015

Cassazione: il luogo di consumazione nell'accesso abusivo ad un sistema informatico

In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico disciplinato dall’art. 615 ter cod. pen. il luogo di consumazione del delitto coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno dei sistema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta... 

sabato 1 giugno 2013

Diffamazione aggravata tramite blog

La sentenza 08.04.2013 n° 116 del G.I.P. del Tribunale di Varese affronta uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi tempi che ha visto anche aspri scontri tra giuristi ed Istituzioni. Si fa riferimento, in particolare, alla responsabilità di un blogger per i contenuti immessi in rete tramite il sito di cui è titolare, anche se ovviamente questo discorso può essere allargato ad altri strumenti del web ed in particolare del web 2.0.

domenica 4 marzo 2012

Confisca per i reati informatici


La legge 15 febbraio 2012, n. 12 nel disciplinare nuove misure per il contrasto ai preoccupanti fenomeni di criminalità informatica prevede al primo comma un’importante modifica dell’art. 240 del c.p. introducendo la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici per tutti i reati informatici. Su Altalex il commento.

Cassazione: accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici


Le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza 7 febbraio 2012, n. 4694 hanno risolto una complessa questione interpretativa inerente la configurabilità del reato di accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici che da tempo divideva diverse Sezioni della medesima Corte. Su Altalex il mio commento.

domenica 15 gennaio 2012

Pedopornografia on line: un problema per Internet


Su Altalex è possibile leggere un mio commento alla sentenza della Corte di Cassazione, III sez. penale, del 9 – 28 novembre 2011, n. 44065 che affronta uno degli argomenti più odiosi che coinvolgono Internet con le sue indubbie potenzialità e cioè la pedopornografia on line realizzata attraverso il peer to peer.

giovedì 29 dicembre 2011

La responsabilità del direttore di un giornale telematico


Su Altalex è stato pubblicato un mio commento ad una interessante sentenza della Corte di Cassazione (29.11.2011 n° 44126) che ha escluso la responsabilità ex art. 57 e 57 bis c.p. della direttrice responsabile dell'edizione on-line del settimanale “l'espresso” imputata in quanto avrebbe omesso il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata realizzato attraverso la pubblicazione di un post di un lettore.

martedì 25 ottobre 2011

Lo spamming non è reato




Di recente ho commentato su Altalex un’interessante sentenza della I sez. della Corte di Cassazione che richiamando un proprio precedente indirizzo giurisprudenziale (sentenza 30 giugno 2010, n. 24510), ritiene che nel caso di spamming non possa configurarsi l’applicabilità dell’art. 660 c.p. che punisce le molestie o disturbi alle persone, per cui, anche se odiosa, la pratica della spamming non è qualificabile come reato.

Con l'occasione non posso fare a meno di rilevare in tale sede alcune critiche che mi sono state mosse circa l'applicabilità dell'interpretazione estensiva da parte della Corte di Cassazione.

Comprendo bene tali critiche (che però dovrebbe essere non diffamatorie, firmate e non anonime) e purtroppo devo dedurre di non essere stato ben compreso, nonostante sia stato piuttosto circostanziato. Secondo il sottoscritto, al di là della necessità di modifiche di carattere normativo, un qualsiasi organo giurisdizionale dovrebbe essere al passo con i tempi e quindi tener conto della nuova realtà tecnologica che è imprenscindibile. Lo stesso concetto di molestia, quindi, non può più essere inteso come era concepito 50 anni fa.

Devo poi far rinvio alle differenze basilari tra interpretazione letterale, estensiva ed analogia che evidentemente non sono molto chiare in chi fa determinati commenti e che hanno un fondamento molto razionale.

La rete per questo è bella perché dà la possibilità a tutti di scrivere!!!!

giovedì 29 settembre 2011

Norme ammazza blog: quale diritto?


Grande fermento della Rete e di tutti i blogger per il famoso pacchetto intercettazioni che comprende anche le norme cosiddette "ammazza blog", ovvero la possibilità di imporre ai gestori di tutti i siti informatici l'obbligo di procedere alla rettifica di ogni contenuto pubblicato dietro semplice richiesta, fondata o meno, del soggetto che se ne ritenga leso. La mancata rettifica nei termini comporterebbe per il blogger una sanzione pecuniaria sino a 12 mila euro.
Il momento purtroppo è drammatico e va visto anche in relazione all’attuale complessa situazione di governo che complice la crisi economica si trova in equilibrio precario. La storia ce lo insegna, quando viviamo queste difficili situazioni di instabilità e conflitto tra poteri, principi come la democrazia, la trasparenza, la libertà di espressione sono ampiamente schiacciati in nome della “ragion di stato” e quindi per noi giuristi appare difficile esaminare giuridicamente delle norme che “consentitemelo” non hanno niente di giuridico.
Cosa può significare un obbligo di rettifica senza possibilità di replica? Se come blogger sostengo eresie, cagionando un ingiusto danno a terzi, è giusto che paghi, ma dopo che chi mi contesta dimostri il contrario. E’ questo un principio elementare di diritto che non può sfuggire a qualsiasi legislatore, per cui è con grande rammarico che in questo post non posso parlare di diritto. Dovrei parlare di politica……ma me ne guardo bene!!!!!

lunedì 25 luglio 2011

Arrivano nuovi hackers non proprio...etici


Leggo su Repubblica http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/25/news/attacco_cnaipic-19587826/?ref=HRER3-1 che i server della polizia italiana sarebbero stati hackerati. Un gruppo di pirati informatici definitosi Lulzsec - già responsabile di attacchi a colossi come Sony e Cia ha comunicato di essere penetrato all'interno dei server del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia italiana trafugando migliaia di documenti di ogni tipo. Ciò che maggiormente preoccupa è che il gruppo ha annunciato l'intenzione di mettere tutti i documenti online e ne ha già pubblicata una piccola parte, poco più dell'1%.
Come avevo già anticipato http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/11/wikileaks-il-sapore-di-una-beffa.html il fenomeno wikileaks fa sentire il suo effetto e già altri personaggi si preparano per scatenare battaglie mediatiche sul web che nella maggior parte dei casi sono tali più nella forma che nella sostanza. Troppo vivo è il desiderio di “colpire” la pubblica opinione, di far sentire la propria forza, di essere protagonisti ed indubbiamente Internet fornisce gli strumenti giusti per alimentare le aspirazioni di genialoidi senza scrupoli.
La morale di tutto ciò è che i livelli di sicurezza informatica purtroppo sono ancora troppo bassi e specialmente gli enti pubblici sono estremamente esposti e vulnerabili ad attacchi di hackers non proprio etici.
Non esiste più ormai la figura dell’hacker di “nobili principi”, per la verità molto discutibili, che penetra il sistema informatico solo per dimostrare la vulnerabilità dello stesso. Adesso chi agisce in tal senso lo fa per una finalità ben precisa che è quella di segnalarsi al mondo intero come colui che è riuscito in un’epica impresa ed è stato in grado di rilevare un marcio che sarà sempre e solo annunciato, ma mai effettivamente provato.

domenica 29 maggio 2011

Il furto d'identità



Il 28 maggio 2011 ho tenuto a Napoli una lezione sul furto d'identità al corso di criminologia organizzato dall'Associazione "PsicoGiuridico".
Come è noto questo odioso comportamento criminale è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi, grazie anche all'avvento delle nuove tecnologie che consentono più facilmente la clonazione dei profili e l'acquisizione fraudolenta di dati, notizie "sensibili" che possono essere utilizzate allo scopo di delinquere.
E' possibile scaricare il mio intervento all'indirizzo http://www.micheleiaselli.it/furtoidentita.pdf

giovedì 24 marzo 2011

Internet è in pericolo: preoccupante Ordinanza del Tribunale di Roma (pre e post lettura del provvedimento)


Ci siamo. Anche la giustizia italiana prova a scardinare Internet ed a generare cambiamenti epocali nella struttura della Rete che potranno rappresentare la fine stessa della Rete. Si sapeva che prima o poi sarebbe successo e le major cinematografiche (chissà perché la cinematografia è più potente della discografia) in merito ad un film, nemmeno tanto conosciuto, sono riuscite a mettere le mani sui motori di ricerca facendo configurare (e rispolverando) a carico di un colosso come Yahoo! addirittura una forma di responsabilità da link abbandonata da tempo. Complice una giustizia italiana poco esperta della Rete e tutta intenta a trattare Internet come un qualsiasi fenomeno della vita sociale che va regolato e collocato nei classici schemi di responsabilità conosciuti dal giurista classico. Niente di più sbagliato e fuorviante: lo sostengo da tempo e ne sono sempre più convinto, è vero che Internet deve essere regolamentato, ma con l'apporto di chi conosce a fondo i meccanismi della Rete e questi non è certo il giudice italiano. Il sistema è quello classico: Yahoo! è accusato di favorire in qualche modo con la classica indicizzazione tipica dei motori di ricerca il collegamento ai link "pirata" di siti riproducenti in tutto o in parte il film "about Elly", diversi dal sito ufficiale del film. Non potendo arrivare ai "responsabili" dei siti "pirata", quindi la casa cinematografica se la prende con il motore di ricerca ed il giudice fa il suo gioco riconoscendo addirittura che, pur essendo vero i motori di ricerca non possono esercitare un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, una volta avvisati dell'esistenza di link illegittimi devono agire di conseguenza. E non è la stessa cosa? Sinceramente mi sembra una decisione paradossale e spero che leggendo le motivazioni della sentenza, ci sia qualche chiarimento. La Rete è piena di siti con contenuti illegittimi, gli stessi inevitabilmente vengono catturati dagli spider dei motori di ricerca e se molto cliccati arrivano addirittura ai primi posti, ebbene il giudice romano chiede che il responsabile del motore di ricerca, quando riceve una segnalazione, eserciti comunque una forma di polizia analizzando la legittimità di questi siti ed eliminando ogni riferimento nel caso l'accertamento sia positivo. Ma questa è la Rete!!! Si sta mettendo sotto processo Internet in quanto tale!!! E del resto chi è Yahoo? In base a quale titolo o legittimazione può esercitare questa forma di censura? Accertare l'illegittimità di un sito potrebbe essere un'attività non facile e dovrebbe essere comunque compito di un'autorità inquirente. Non è questo il modo di tutelare il diritto d'autore e con questa decisione siamo arrivati a conseguenze più gravi dello stesso file sharing, spero di dovermi ricredere dopo aver letto la sentenza, ma i dubbi sono tanti.
Tratto da http://www.leggioggi.it/2011/03/25/internet-sotto-accusa-una-sentenza-del-tribunale-di-roma-contro-yahoo-che-fara-discutere/


25 marzo 2011 (dopo la lettura dell'Ordinanza)

Ho finito di leggere adesso con attenzione l'Ordinanza (e non sentenza) e devo dire che nonostante il chiarimento di diverse circostanze ed i dotti riferimenti giurisprudenziali comunitari (relativi però a casi ben diversi v. il servizio di Adwords) le mie perplessità rimangono per le conclusioni a cui giunge il Tribunale di Roma e cioé in merito alla configurabilità del concorso nella contraffazione di diritti di proprietà intellettuale. Rimangono tutti da dimostrare sia l'elemento psicologico che materiale, ma il problema oltre che di principio come ho evidenziato nelle mie riflessioni precedenti, rimane nell'interpretazione della famosa direttiva 2000/31/CE e conseguenza nostra normativa nazionale (d.lgs. n. 70/2003) dove effettivamente sembra configurarsi a carico del prestatore di servizi (hosting provider) un obbligo di sorveglianza preventiva, improntato al concetto di conoscibilità della attività illecita escluso dalla Direttiva, che diviene un vero e proprio obbligo generalizzato di sorveglianza. Tale obbligo è però successivo all'immissione dei dati in rete, senza che però venga specificato quale debba essere il regime probatorio della esclusione di responsabilità nei confronti del provider chiamato a rispondere, in qualità di corresponsabile del compimento di una attività illecita, posto che la conoscenza dei dati immessi nel sito, per le modalità di svolgimento del servizio, deve considerarsi presunta o acquisita successivamente a seguito di eventuale denuncia di parte, come nel caso concreto.

lunedì 6 dicembre 2010

Attenzione l'inganno corre in rete: un ennesimo raggiro on line


Purtroppo Internet nasconde molte insidie e bisogna stare attenti a non cadere in tranelli che tra l'altro hanno quasi sempre autori ignoti. E' il classico meccanismo dei continui rinvii ipertestuali che alla fine ti fanno perdere completamente la bussola.
Proprio oggi apro l'home page di repubblica.it ed automaticamente mi compare la classica finestra pop-up che mi invita a fare un sondaggio promosso da Repubblica in cambio di un premio. In effetti rispondo a 5 domande aventi per oggetto il quotidiano on line e la schermata successiva annuncia la mia vincita di 500,00 euro. Per incassare il premio però mi viene chiesto di fare un test di intelligenza e si apre un'altra finestra che prevede l'inizio del test. Incuriosito, ma molto insospettito vado avanti ed alla fine del test consistente in 10 domande classiche di valutazione del proprio Q.I., mi viene detto che per visionare il punteggio devo inserire il mio numero di cellulare e riceverò il messaggio con il punteggio, contemporaneamente avrò anche un gioco IQ Academy del Club Flycell in omaggio. Sotto la schermata, in piccolo, leggo: servizio in abbonamento 7 euro a settimana.
Insomma come avrete potuto ben capire partendo da un semplice sondaggio che sembra promosso da Repubblica.it e quindi affidabile (ma ovviamente ci credo poco), un povero malcapitato rischia di trovarsi un bell'abbonamento non voluto di 7,00 euro a settimana senza ricevere alcun premio. Pochissimi, quasi nulli i riferimenti informativi e non si sa chi ti offre questo servizio, ma di sicuro c'è solo il raggiro che vedrà come sempre molte vittime.
Attenzione quindi a non dare propri dati personali in cambio di false promesse. Su Internet è difficile, se non impossibile fare affari di questo tipo.

lunedì 15 novembre 2010

Euro Content Ltd. - easy-download.info: interviene l'Antitrust


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto alla società Euro Content Ltd il pagamento di multe per complessivi 960.000 euro. La predetta società responsabile del sito www.easydownload.info, è stata infatti accusata di aver svolto pratiche commerciali scorrette a danno di migliaia di consumatori.
L'Antitrust ha anche imposto alla società di pubblicare la delibera di condanna sia nella propria home page che nella pagina di registrazione del sito, al fine di impedire la prosecuzione dei comportamenti scorretti.
Secondo l'Autorità la società tedesca avrebbe messo in atto un vero e proprio raggiro nei confronti dei consumatori, in quanto l'utente, pensando di poter scaricare gratuitamente un programma dalla rete, veniva reindirizzato alla pagina del sito easy-download.info contenente un form da compilare con il quale sottoscriveva un abbonamento di servizi di download di 96,00 euro. In questo modo l'ignaro utente non aveva la possibilità di consultare le pagine dove veniva chiaramente indicata l'onerosità del servizio.
Una volta sottoscritto il form, la società Euro Content Ltd inviava, solo dopo la scadenza dei termini per l'esercizio del diritto di recesso, una mail e successivamente una vera e propria lettera con la quale esplicitava chiaramente la natura di contratto a pagamento. Agli utenti che si rifiutavano di pagare la società prima opponeva che i 10 giorni per recedere dal contratto erano ormai scaduti e successivamente minacciava il ricorso ad azioni legali e l'eventuale segnalazione del mancato pagamento ad "agenzie di credito".
Secondo l'Antitrust Euro Content ha messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette: la prima consistente nel far ritenere che i software potessero essere scaricati gratuitamente, la seconda nell'esercitare un notevole grado di pressione psicologica nei confronti di chi non pagava minacciando le vie legali.
In realtà però come ho già sostenuto a suo tempo (http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/09/euro-content-ltd-easy-downloadinfo.html) ritengo opportuno evidenziare la natura truffaldina di tale comportamento che va denunciata da chi già è stato danneggiato nelle opportune sedi giudiziarie. Solo così sarà possibile ottenere davvero giustizia e tutelare chi è già caduto nella rete di Euro Content.

domenica 3 ottobre 2010

Web e carta stampata: impossibile l'equiparazione


La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 35511 ponendosi contro gli ultimi orientamenti di stampo governativo stabilisce un principio che farà sicuramente discutere e cioè l'impossibilità di accusare il direttore di un giornale web per omesso controllo in quanto il relativo reato previsto dall'art. 57 del codice penale, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata.
Sappiamo bene come in materia penale non è consentita l'applicazione analogica per cui la Corte ritiene che nel silenzio normativo non sono consentite interpretazioni talmente estensive da equiparare in tutto e per tutto il web alla carta stampata.
Sarà interessante leggere la sentenza che fa riferimento anche a precedenti giurisprudenziali, ma ciò che incuriosisce di più in realtà è un ulteriore passaggio della Suprema Corte, che alla luce di quanto affermato ritiene che non sono responsabili dei reati commessi in rete neanche gli access provider, i service provider e gli hosting provider a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum.
In tal caso credo che per quanto la libertà di Internet sia un bene da difendere, forse si sta andando un pò oltre, poiché privare la Rete di qualsiasi forma di controllo e lasciare che la stessa sia gestita quindi dagli stessi utenti può essere pericoloso. Purtroppo anche la comunità virtuale presenta inevitabilmente elementi privi di scrupoli che nel più totale arbitrio potrebbero cagionare non pochi danni.
Sarebbe, quindi, il caso che l'ordinamento giuridico colmi le lacune segnalate dalla Suprema Corte, stando ben attenti a non imbrigliare la Rete in un sistema farraginoso di controlli e sanzioni che l'orientamento del governo francese ormai lascia ben intendere.

sabato 4 settembre 2010

Euro Content Ltd. - easy-download.info: attenzione all'inganno!!!


Parecchi navigatori sono caduti nella rete ben architettata dalla società tedesca Euro Content Ltd che lasciando intendere all'ignaro utente di poter scaricare gratuitamente un programma dalla rete lo reindirizza alla pagina del sito easy-download.info e gli fa compilare un form che altro non è che un abbonamento di ben 96,00 euro di servizi di download.
L'Aduc e le principali associazioni di consumatori rilevando giustamente gli estremi di una pratica commerciale scorretta da parte della società tedesca hanno inoltrato regolare denuncia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/20100609-espostoeasydownload-pubblicazione.pdf), che ha già avviato l'istruttoria. Ma credo che purtroppo questa iniziativa non sia sufficiente a tutelare tutti coloro che già hanno ricevuto la diffida di pagamento della società tedesca. La diffida è molto particolareggiata ed è costruita in modo tale da indurre il povero malcapitato a pagare al fine di incorrere in iniziative giudiziarie di carattere esecutivo (probabile che si tratti di un semplice bluff).
Ovviamente chi dovesse avere avuto una simile disavventura deve assolutamente evitare di pagare ed inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica tramite la polizia postale per truffa informatica. Difatti quello architettato dalla società tedesca è un vero e proprio raggiro, in quanto l'utente viene reindirizzato direttamente al form da compilare sul sito di easy-download.info e non ha la possibilità di consultare le pagine dove viene chiaramente indicata l'onerosità del servizio. Inoltre tutte le informazioni di maggiore rilevanza sono, contrariamente a quanto prescritto dal nostro codice del consumo (ma devo dire da tutta la normativa comunitaria in materia), poco visibili e scritte con caratteri molto piccoli.
Del resto la società tedesca con il form riesce a carpire solo le principali informazioni personali dell'utente, ma non potrà mai dimostrare l'effettivo consenso del soggetto (non è prevista l'apposizione di alcuna firma digitale) e per questo motivo nella lettera di diffida si riporta l'indirizzo IP della macchina e l'orario della transazione. A prescindere dal fatto che con tali accorgimenti non si risolve comunque il problema della prova del consenso, il riferimento all'IP è del tutto improprio ed in violazione alla normativa sul trattamento dei dati personali. Difatti come già si avuto modo di vedere nelle numerose iniziative anti filesharing solo l'Autorità giudiziaria nel corso di proprie indagini può effettuare simili ricerche e giungere ai dati personali del navigatore, non certo la società tedesca per pretendere un pagamento pretestuoso. Inoltre con lo stesso form i dati personali sono carpiti in violazione della normativa sulla privacy poiché la necessaria informativa non è affatto visibile. Per questi motivi, quindi, andrebbe inoltrata necessaria segnalazione anche all'Autorità Garante.

domenica 25 aprile 2010

E-book Altalex: I nuovo reati informatici


L’ebook, realizzato dall’avv. Mauro Lanzieri, descrive e commenta le novita’ apportate dalla legge di ratifica della convenzione di Budapest.
Certamente l’argomento e’ di enorme interesse, non fosse altro che ha innovato il nostro codice penale di fattispecie, che si affacciavano sempre piu’ prepotentemente nella nostra societa’.
Il taglio di questo manuale e’ prettamente pratico, utile per chi si trovi ad affrontare questo ambito del diritto che ai piu’ e’ ancora lontano e annebbiato.
L’ebook si puo’ acquistare sul portale Altalex al prezzo di 5 euro all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idstr=101&codprod=EBOOKINFORMATICA005.
Con questa collana di e-book diretta dal sottoscritto si vogliono fornire ai cittadini, agli operatori, agli studenti degli strumenti utili a comprendere i diversi cambiamenti in atto che inevitabilmente porteranno alla nascita di una societa’ fondata sulle nuove tecnologie. Strumenti agili ed operativi che non a caso sono disponibili su Internet che e’ il mezzo di comunicazione simbolo della nuova era della societa’ dell’informazione.

domenica 18 aprile 2010

E-book Altalex: La prova digitale nel processo penale


L’ebook, realizzato dall’avv. Bruno Fiammella, vuole porsi come strumento utile sia per i periti e consulenti tecnici informatici che per i giuristi (avvocati e magistrati) affinché, ciascuno dal proprio punta di vista, possa conoscere le dinamiche investigative e dibattimentali ed i relativi problemi tecnico giuridici fino ad oggi riscontrati nella prassi applicativa.
L’ebook si può acquistare sul portale Altalex al prezzo di 5 euro all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idstr=101&codprod=EBOOKINFORMATICA008.
Con questa collana di e-book diretta dal sottoscritto si vogliono fornire ai cittadini, agli operatori, agli studenti degli strumenti utili a comprendere i diversi cambiamenti in atto che inevitabilmente porteranno alla nascita di una società fondata sulle nuove tecnologie. Strumenti agili ed operativi che non a caso sono disponibili su Internet che è il mezzo di comunicazione simbolo della nuova era della società dell’informazione.

Sentenza Google – Vividown: un improbabile teorema giuridico


Dopo aver appreso la notizia della condanna dei tre funzionari Google per violazione della privacy, da parte del Tribunale di Milano, devo ammettere che attendevo con una certa curiosità le motivazioni della Sentenza. Purtroppo sono rimasto fortemente deluso dalla lettura del provvedimento, anzi ho avuto la netta sensazione di trovarmi di fronte ad una chiara volontà del giudice di condannare la società americana non supportata però da chiare ed attuali disposizioni normative.
Da ciò l’ardita costruzione del giudice, ma più che ardita diciamolo pure errata, che trova il suo fondamento sull’indubbia necessità di regolare il fenomeno Internet, ma che non può ovviamente operare de iure condendo ed è qui il problema.
Innanzitutto manca attualmente una legislazione di carattere internazionale che disciplini Internet e quindi le diverse attività illecite configurabili. A tal punto il giudice, per affermare la sua competenza e principalmente l’applicazione della normativa italiana ha dovuto subito individuare un illecito di rilevanza penale che incida così sul territorio italiano.
Al fine, però, di configurare un trattamento illecito di dati personali ha dovuto fornire una propria interpretazione estensiva dell’art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali. Difatti, sapendo bene di non poter accusare Google di omesso controllo dei contenuti immessi in Rete da parte di terzi (non perché ciò non sia possibile tecnicamente, ma perché manca una norma esplicita in tal senso), ha ritenuto che l’informativa prevista dalla normativa sulla privacy doveva comunque essere ben presente sulla pagina web dove è disponibile il servizio di Google. Ciò perché l’Internet Service Provider (ISP) tratta i dati, sia pure nel solo segmento finale del processo, ed avrebbe avuto quindi l’obbligo di informare l’utente sui vincoli di legge da rispettare: cioè sul fatto che le persone riprese nel video dovevano essere avvertite e si doveva ottenere il loro consenso.
In realtà il giudice dimentica che l’articolo 13 del Codice riguarda le informazioni che lo ISP deve dare al suo utente in merito alle “sue” modalità di trattamento, cioè su ciò che lo ISP fa con i dati di chi utilizza la piattaforma.
L’errore è clamoroso e lascia intravedere una preoccupante superficialità nello studio della normativa in tema di privacy che spesso è comune a molti magistrati.
Ovviamente il teorema va ancora più in là ed al fine di configurare un profitto di Google il giudice confonde la volontà dell’ISP con degli automatismi tipici della Rete e collegati al servizio ad-word che presenterà sicuramente dei difetti, ma di certo non quelli individuati dal magistrato.
Potrei andare fino all’infinito, ma preferisco fermarmi qui. Purtroppo da studioso della Rete, di nuove tecnologie e di privacy mi sono sentito “tradito” da questa sentenza che strutturata come un bel manuale (singolari le note con indicazione degli autori) dove il giudice dimostra di aver studiato la materia, non riesce (e non poteva farlo) ad individuare immediate e concrete violazioni fondate sull’attuale normativa e se ne va per voli “pindarici” che non aiutano di certo il proposito di regolamentare effettivamente Internet in un’ottica nuova e totalmente diversa che evidenzi e corregga i principali difetti della Rete.
Sia ben chiaro ciò che è accaduto su Google video e che potrà ancora accadere è estremamente grave, ma deve rappresentare lo stimolo necessario per disciplinare la Rete in modo consapevole ed insegnarne un uso accorto specialmente ai giovani. Non può costituire occasione per sentenze di natura censoria davvero poco educative dal punto di vista giuridico.
Ad ogni modo la sentenza è disponibile al seguente indirizzo http://www.micheleiaselli.it/sentenzagoogle.pdf.