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domenica 22 aprile 2012

Plagio su Internet con sorpresa

Davvero divertente un caso che è capitato ad un mio amico mediatore anche se nello stesso tempo mi ha fatto riflettere molto sui profondi cambiamenti culturali che ha comportato la diffusione di Internet. Ovviamente non potrò riferire né nomi né altre circostanze particolari. 
Il caso ha visto due giuristi scontrarsi sulla paternità di un’opera pubblicata su Internet per una nota casa editrice. 
Uno di questi giuristi che chiameremo Tizio ha contestato l’originalità dell’opera pubblicata da Caio su una rivista telematica, in quanto analoga allo stesso scritto che Tizio aveva pubblicato in precedenza sul suo blog e ne chiedeva quindi la rimozione immediata con conseguente risarcimento di danni morali e materiali. La questione è stata contraddistinta anche da antipatici episodi di rivalità tra i due giuristi che lasciavano intuire un’acredine piuttosto elevata. 
Il mediatore è riuscito a risolvere la questione facendo leva sul buon senso di tutti e la casa editrice, parte costituita in sede di mediazione di fronte a Tizio, ha accettato di pubblicare alcuni articoli di Tizio in cambio del totale rigetto da parte di Tizio di tutte le sue pretese. 
A questo punto, una volta risolta la questione il mediatore, per pura curiosità, si è posto il problema di capire chi in realtà avesse ragione in merito al contenzioso, anche se ovviamente questo non deve mai essere il proposito di un mediatore. 
Ebbene sapete cosa ha scoperto? 
Non aveva ragione nessuno. Difatti entrambi avevano plagiato un giurista straniero riportando fedelmente la traduzione in italiano del suo articolo. 
Questo è Internet nel bene e nel male.

venerdì 6 gennaio 2012

III edizione Corso di perfezionamento LUISS in Diritto e Gestione PI, Concorrenza e Comunicazioni


Il Corso di Perfezionamento prevede 100 ore di lezione in aula (teoriche/pratiche).
Le lezioni avranno inizio all'inizio di marzo e si concluderanno alla fine di maggio 2012.
E’ suddiviso in cinque Moduli tematici:
1. Disciplina e gestione dell’innovazione tecnologica: 1. I requisiti della brevettazione ed il segreto industriale; 2. L’ambito di protezione e la domanda di brevetto; 3. Le invenzioni dei dipendenti ed il trasferimento di tecnologie; 4. Le invenzioni chimiche, biotecnologiche, nanotecnologiche e di software.
2. Circolazione delle opere dell’ingegno on line e diritto d’autore: 1. La nozione di opera dell’ingegno ed i requisiti della protezione: ambiti e limiti della tutela; 2. Il diritto d’autore nell’era digitale e le misure tecnologiche di protezione; 3. La tutela dei programmi per elaboratore (software) e la protezione delle banche dati; 4. Il format televisivo e l’opera multimediale.
3. Tutela e valorizzazione dell’identità e dell’immagine dell’impresa: 1. I requisiti di tutela, la circolazione e lo sfruttamento contrattuale dei marchi e degli altri segni distintivi; 2. Il marchio comunitario e internazionale e la contraffazione sui mercati globali; 3. I domain name: natura giuridica e strumenti di protezione; 4. Le forme e le tutele della pubblicità commerciale: pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e pubblicità on line.
4. Disciplina del mercato, antitrust e concorrenza sleale: 1. Le finalità ed i limiti della disciplina del mercato: le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 2. Gli ambiti del diritto della concorrenza e le tutele dei consumatori; 3. Le intese restrittive della concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni fra imprese; 4. La concorrenza sleale confusoria, la denigrazione e l’appropriazione di pregi.
5. Diritto e concorrenza nei servizi a rete: 1. Case study: La disciplina delle comunicazioni elettroniche e dell’audiovisivo - Regolazione e concorrenza nei servizi a rete: profili giuridici ed economici; 2. Case study: La disciplina delle comunicazioni elettroniche e la ripartizione di competenze tra Ministero delle comunicazioni, Agcom ed Agcm - Gli strumenti della regolazione: accesso ed interconnessione, frequenze, numerazione e portabilità del numero, servizio universale e controllo dei prezzi e delle offerte; 3. La disciplina “speciale” del settore radiotelevisivo tra pluralismo e concorrenza; 4. La tutela della concorrenza nei mercati delle Information and Communication Technologies.
A conclusione del Corso è previsto un esame finale, consistente nella redazione di una Tesina sugli argomenti trattati a lezione.
Le lezioni si svolgeranno, presso l’Aula 5 della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS in Via Parenzo 11 a Roma, secondo il seguente orario:
venerdì – dalle 15 alle 19
sabato – dalle 9 alle 13
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione al Test entro il 20 gennaio 2012.
La selezione si terrà entro il 27 gennaio 2012 presso la sede LUISS di Viale Pola 12 in Roma.
Entro una settimana dalla data di svolgimento della selezione sarà resa nota la graduatoria, comprendente anche eventuali riserve; gli ammessi ne avranno nota tramite l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica fornito.
Per maggiori informazioni: http://picc.postlauream.luiss.it/

giovedì 24 novembre 2011

Corte di giustizia Europea: provider sceriffo? No grazie


La Corte di Giustizia Europea, con una sentenza che farà sicuramente discutere, è intervenuta nella interminabile querelle che coinvolge la tutela del diritto d’autore su Internet stabilendo che i provider non possono imporre filtri al web per impedire agli utenti di scaricare file pirata, perché questa pratica è contraria al diritto comunitario. In particolare i provider non possono diventare “sceriffi del web” poiché questa non è la loro funzione e d’altro canto imporre un simile comportamento repressivo ai provider violerebbe la libertà d'impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni.
Come ho già avuto modo di sostenere credo che sia venuto il momento di pensare ad un modo diverso di tutelare il diritto d’autore sul web, che si fondi su concezioni del tutto diverse da quelle di carattere tradizionale, che ma si conciliano con il mondo di Internet. Tanto per essere chiari bisogna pensarla come Stallman, che nell’ottica di una consapevole condivisione dei saperi e delle informazioni, ha previsto un modo diverso di tutelare il diritto d’autore di opere dell’ingegno come i software, senza andare ad intaccare i principi fondamentali di tutela che vanno sicuramente sostenuti.
Atteggiamenti di carattere repressivo, imposizioni di polizia, controlli serrati sono tutti comportamenti che alla lunga producono risultati opposti a quelli voluti, sono contrari all'ordinamenti giuridico ed implicano inevitabilmente la violazione di altrui diritti fondamentali che giustamente la Corte Europea ha rilevato.
Speriamo che l’Agcom tenga conto di questa sentenza nel predisporre la famosa delibera in materia di diritto d’autore e non si lasci convincere dai rappresentanti delle grosse imprese discografiche e cinematografiche, che ormai arrivano ad interpretare in maniera distorta un chiaro messaggio della Corte Europea allo scopo di sostenere le proprie ragioni.
Attenzione: il diritto è il diritto, il potere economico è altra cosa!!!

domenica 17 luglio 2011

Caso About Elly: Giustizia è fatta!!





Come è noto con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma aveva inibito a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly" mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film.
Le decisione aveva fatto gridare allo scandalo in quanto penalizzava l'intero meccanismo di funzionamento di Internet, che fondamentalmente si regge sui richiami ipertestuali ed aveva configurato una "pericolosa" responsabilità degli Internet Provider.
Adesso e per la precisione l'11 luglio 2011 la Sezione Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale di Roma ha completamente ribaltato le conclusioni cui era pervenuto il precedente giudice e revocato la citata ordinanza, accogliendo integralmente le richieste formulate da Yahoo.
Il Tribunale di Roma ha innanzitutto precisato che nella definizione delle controversie relative alla responsabilità degli intermediari della comunicazione per violazione di diritti di proprietà intellettuale perpetrate da parte dei loro utenti è fondamentale ricordare che la vigente disciplina europea e nazionale in materia di tutela del diritto d’autore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, attribuisce valore preminente al rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
Inoltre, nel rispetto del principio di certezza del diritto e delle stesse norme di carattere processuale, il titolare dei diritti che chiede all’intermediario della comunicazione, o al giudice di ordinare all’intermediario della comunicazione, di rimuovere un determinato contenuto o di renderlo inaccessibile, è tenuto ad individuare puntualmente l’URL del contenuto medesimo non essendo sufficiente un generico riferimento a talune tipologie di contenuti, come nel caso di specie e deve dimostrare puntualmente non solo la titolarità del proprio diritto, ma anche il carattere abusivo degli altrui atti contestati.

E' possibile leggere un primo commento molto interessante di Guido Scorza sulla rivista LeggiOggi.it all'indirizzo http://www.leggioggi.it/2011/07/14/yahoo-la-legge-e-uguale-per-tutti-anche-per-elly/.

domenica 10 luglio 2011

Spotify: il cloud nella musica



In arrivo negli Usa il nuovo servizio musicale denominato "Spotify". Il sistema su cui si fonda questo servizio è piuttosto semplice e sfrutta le potenzialità del cloud computing. Si tratta di 13 milioni di brani musicali sempre a disposizione di tutti che possono essere utilizzati senza alcun download.
In Italia questo servizio non è ancora disponibile, mentre in altri paesi europei, come Regno Unito, Francia, Spagna, e Svezia dove è nato, ha un successo enorme.
Ovviamente il successo del servizio è stato possibile grazie agli accordi con le major e con le etichette indipendenti, che hanno garantito un catalogo musicale enorme, anche se non sempre completo.
Spotify è un servizio sostanzialmente gratuito che però sfrutta i vantaggi della Rete, difatti di base è possibile iniziare ad utilizzare il servizio senza alcun onere rispettando un limite di ascolto di 20 ore al mese ed accettando di visionare la pubblicità.
Naturalmente, nel pieno rispetto delle caratteristiche di molti servizi presenti su Internet, se si vogliono eliminare queste limitazioni bisogna pagare una sorta di abbonamento che a seconda dei piani previsti va da 4,99 sterline o 9,99 sterline al mese.
Il servizio in argomento rappresenta solo una delle possibili applicazioni del cloud computing che, nel pieno rispetto del diritto d'autore, è in grado di garantire agli utenti la possibilità di accedere a file musicali gratuitamente o comunque a costi minimi.
Credo che questa debba essere considerata la nuova frontiera di Internet, dando spazio a servizi che sfruttando le caratteristiche della Rete possano fornire indubbi vantaggi agli utenti senza violare diritti di terzi. In questo modo sarà possibile superare anche le annose problematiche legate alle regolamentazioni della Rete che mai potranno essere risolte efficacemente.

martedì 5 luglio 2011

No al Bavaglio ad Internet – La notte della Rete



Oggi 5 luglio, a 24 ore dall'approvazione della Delibera definita "ammazza-Internet", i blogger italiani, artisti, esponenti della rete, leader politici, cittadini e utenti del web si troveranno a Roma dalle 17.30 alle 21 per una no-stop contro il provvedimento alla Domus Talenti a Roma ( via delle Quattro Fontane, 113).
L'evento è stato promosso dalle seguenti associazioni: Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Avaaz.org, Popolo viola, Radicali italiani, Studio Legale Sarzana & Associati, Valigia blu.
La manifestazione contesta la Delibera dell'Agcom che, sul modello francese, intende creare una sorta di censura del web attribuendo poteri di controllo alla stessa Autorità sui contenuti dei siti web che, se in contrasto con le norme a tutela del diritto d'autore, dovranno essere immediatamente rimossi entro 48 ore dalla contestazione. In caso contrario, dopo un sommario accertamento, i contenuti in questione verranno immediatamente bloccati e resi irraggiungibili su disposizione dell'Agcom.
Questi provvedimenti, purtroppo, sono una chiara conseguenza del grosso problema rappresentato dalla mancanza di regolamentazione della Rete che può dar luogo ad eccessi come questo, ma che al contrario nemmeno può consentire un totale arbitrio degli utenti di Internet. Si tratta di una questione da tempo dibattuta che merita una soluzione definitiva, che tarda ad arrivare a causa delle inevitabili ripercussioni, principalmente, di natura internazionale che si vengono a creare.
Ovviamente, però, non è possibile pensare di risolvere un problema così grande con un semplice provvedimento amministrativo, che per quanto derivante da un'Autorità indipendente non fornisce quelle necessarie garanzie di trasparenza e difesa proprie di ogni democrazia degna di questo nome.

domenica 12 giugno 2011

Copyright e libertà di espressione: Il 14 giugno alla Camera dei Deputati le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili


Un libro di qualche anno fa aveva come provocatorio titolo “tutto quello che sai è falso”: allo stesso modo, il 14 giugno, alla Camera dei Deputati, scoprirete che tutto (o gran parte di) quello che vi hanno raccontato sulla pirateria digitale è falso.
Attraverso un’accurata analisi delle ricerche indipendenti degli ultimi dieci anni commissionate da prestigiose istituzioni universitarie e da numerosi governi verranno demoliti, uno dopo l’altro, i miti della retorica della pirateria.
Verrà spiegato come le major dell’industria dell’intrattenimento hanno ingigantito i danni causati dalla condivisione di materiale protetto dal diritto d’autore attraverso reti P2P al solo scopo di esercitare pressione sui governi nazionali ed ottenere misure sempre più restrittive e pericolose per i diritti fondamentali degli utenti della Rete.
Verrà raccontato come, nei prossimi giorni, con una propria delibera l’AGCOM potrebbe sostituirsi all’autorità giudiziaria, spazzando via le garanzie della difesa e consentendo ai titolari dei diritti di inibire l’accesso dall’Italia di siti sospettati di violare il diritto d’autore senza passare da un giusto processo.
Il 14 giugno alla sala stampa della Camera dei deputati saranno raccontate le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili (www.sitononraggiungibile.it).
Il 14 giugno p.v. dalle ore 13 alle 14 presso la Sala conferenze stampa della Camera dei Deputati (ingresso Via della missione 4) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Libro Bianco su copyright e tutela dei diritti fondamentali sulla rete internet”patrocinato dalle Associazioni ADICONSUM, AGORADIGITALE, ALTROCONSUMO, ASSONET-Confesercenti, ASSOPROVIDER-Confcommercio, Studio Legale Sarzana.
La Conferenza stampa si svolgerà subito dopo la presentazione al Parlamento della Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si svolgerà la mattina presso la sala della Lupa.
Il testo coordinato dall’Avv. Fulvio Sarzana, sarà reso disponibile durante la conferenza stampa ed firmato da quindici autori appartenenti al mondo del giornalismo, delle imprese, della ricerca universitaria, delle libere professioni, del consumerismo, tra i quali si segnalano Marco Scialdone, Paolo Brini, Luca Nicotra, Marco Pierani, Mauro Vergari, Stefano Quintarelli, Luca Annunziata, Gaia Bottà, Mauro Alovisio, Dino Bortolotto, Giovan Battista Frontera, Giulia Aranguena de la Paz, Centro Studi Informatica Giuridica Torino, Fabrizio Ventriglia, e affronta il tema del copyright da un punto di vista sino ad ora inesplorato, indicando studi internazionali mai resi noti al pubblico italiano su copyright e libertà di espressione, ricerche indipendenti, dati a sostegno dei diritti fondamentali in internet, esperienze giuridiche e sociali di convivenza tra tutela del diritto d’autore e libertà di espressione, e analizza anche le recenti iniziative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di diritti d’autore.

giovedì 24 marzo 2011

Internet è in pericolo: preoccupante Ordinanza del Tribunale di Roma (pre e post lettura del provvedimento)


Ci siamo. Anche la giustizia italiana prova a scardinare Internet ed a generare cambiamenti epocali nella struttura della Rete che potranno rappresentare la fine stessa della Rete. Si sapeva che prima o poi sarebbe successo e le major cinematografiche (chissà perché la cinematografia è più potente della discografia) in merito ad un film, nemmeno tanto conosciuto, sono riuscite a mettere le mani sui motori di ricerca facendo configurare (e rispolverando) a carico di un colosso come Yahoo! addirittura una forma di responsabilità da link abbandonata da tempo. Complice una giustizia italiana poco esperta della Rete e tutta intenta a trattare Internet come un qualsiasi fenomeno della vita sociale che va regolato e collocato nei classici schemi di responsabilità conosciuti dal giurista classico. Niente di più sbagliato e fuorviante: lo sostengo da tempo e ne sono sempre più convinto, è vero che Internet deve essere regolamentato, ma con l'apporto di chi conosce a fondo i meccanismi della Rete e questi non è certo il giudice italiano. Il sistema è quello classico: Yahoo! è accusato di favorire in qualche modo con la classica indicizzazione tipica dei motori di ricerca il collegamento ai link "pirata" di siti riproducenti in tutto o in parte il film "about Elly", diversi dal sito ufficiale del film. Non potendo arrivare ai "responsabili" dei siti "pirata", quindi la casa cinematografica se la prende con il motore di ricerca ed il giudice fa il suo gioco riconoscendo addirittura che, pur essendo vero i motori di ricerca non possono esercitare un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, una volta avvisati dell'esistenza di link illegittimi devono agire di conseguenza. E non è la stessa cosa? Sinceramente mi sembra una decisione paradossale e spero che leggendo le motivazioni della sentenza, ci sia qualche chiarimento. La Rete è piena di siti con contenuti illegittimi, gli stessi inevitabilmente vengono catturati dagli spider dei motori di ricerca e se molto cliccati arrivano addirittura ai primi posti, ebbene il giudice romano chiede che il responsabile del motore di ricerca, quando riceve una segnalazione, eserciti comunque una forma di polizia analizzando la legittimità di questi siti ed eliminando ogni riferimento nel caso l'accertamento sia positivo. Ma questa è la Rete!!! Si sta mettendo sotto processo Internet in quanto tale!!! E del resto chi è Yahoo? In base a quale titolo o legittimazione può esercitare questa forma di censura? Accertare l'illegittimità di un sito potrebbe essere un'attività non facile e dovrebbe essere comunque compito di un'autorità inquirente. Non è questo il modo di tutelare il diritto d'autore e con questa decisione siamo arrivati a conseguenze più gravi dello stesso file sharing, spero di dovermi ricredere dopo aver letto la sentenza, ma i dubbi sono tanti.
Tratto da http://www.leggioggi.it/2011/03/25/internet-sotto-accusa-una-sentenza-del-tribunale-di-roma-contro-yahoo-che-fara-discutere/


25 marzo 2011 (dopo la lettura dell'Ordinanza)

Ho finito di leggere adesso con attenzione l'Ordinanza (e non sentenza) e devo dire che nonostante il chiarimento di diverse circostanze ed i dotti riferimenti giurisprudenziali comunitari (relativi però a casi ben diversi v. il servizio di Adwords) le mie perplessità rimangono per le conclusioni a cui giunge il Tribunale di Roma e cioé in merito alla configurabilità del concorso nella contraffazione di diritti di proprietà intellettuale. Rimangono tutti da dimostrare sia l'elemento psicologico che materiale, ma il problema oltre che di principio come ho evidenziato nelle mie riflessioni precedenti, rimane nell'interpretazione della famosa direttiva 2000/31/CE e conseguenza nostra normativa nazionale (d.lgs. n. 70/2003) dove effettivamente sembra configurarsi a carico del prestatore di servizi (hosting provider) un obbligo di sorveglianza preventiva, improntato al concetto di conoscibilità della attività illecita escluso dalla Direttiva, che diviene un vero e proprio obbligo generalizzato di sorveglianza. Tale obbligo è però successivo all'immissione dei dati in rete, senza che però venga specificato quale debba essere il regime probatorio della esclusione di responsabilità nei confronti del provider chiamato a rispondere, in qualità di corresponsabile del compimento di una attività illecita, posto che la conoscenza dei dati immessi nel sito, per le modalità di svolgimento del servizio, deve considerarsi presunta o acquisita successivamente a seguito di eventuale denuncia di parte, come nel caso concreto.

martedì 4 gennaio 2011

LUISS: II edizione del Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni


Il 14 gennaio p.v. scadrà il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla II edizione del Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dall’Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni della LUISS Guido Carli.
Il Corso di Perfezionamento è diretto a formare esperti in diritto e gestione della proprietà intellettuale, della concorrenza e delle comunicazioni, in grado di supportare imprese, studi professionali ed istituzioni nelle loro attività.
La didattica è orientata a fornire le nozioni essenziali e a prendere in esame le principali questioni problematiche relative alla proprietà intellettuale, alla concorrenza ed alle comunicazioni, con specifico riguardo ai rispettivi strumenti di tutela giuridica.
In particolare, l’attenzione è posta sull’analisi delle opportunità di gestione dei beni immateriali e dei diritti di esclusiva tout court come fonti di valore, nonchè sulla loro tutela per il perseguimento degli interessi dell’innovazione, dell’identità e dell’immagine d’impresa, e di una corretta competizione economica.
La I edizione del Corso ha riscosso un notevole successo, con la candidatura di oltre 40 allievi.
E’ stata, inoltre, avviata una Convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, al fine di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo del lavoro, migliorare la qualità dei processi formativi, nonché realizzare progetti di orientamento attraverso l’accoglienza di stagisti.
Per maggiori informazioni: http://www.luiss.it/postlaurea/proprieta-intellettuale

domenica 19 dicembre 2010

Proposta Agcom per la regolamentazione del diritto d'autore in rete: una buona partenza


Come è noto il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, al termine di un’approfondita analisi che si è avvalsa anche dell’indagine conoscitiva “Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica”, ha deciso all’unanimità di porre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore, anche alla luce di quelle che la legge assegna all’Agcom.
Le misure poste a consultazione pubblica – che avrà la durata di 60 giorni – si caratterizzano per un approccio innovativo che da un lato punta a promuovere misure per favorire l’offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini, dall’altro prevede azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. Il tutto, nel rispetto del diritto alla privacy e alla libertà di espressione nonché tenendo conto del quadro tecnologico.
Devo dire che le misure proposte a tutela del diritto d’autore sono da apprezzare in quanto lontane dal sistema repressivo francese e tendenti effettivamente a ripristinare la legalità entro un termine ragionevole con una procedura che salvaguardi un minimo di trasparenza e contraddittorio.
La procedura come indicata dall’Agcom la trovo equilibrata e garantista:
1) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del diritto o copyright;
2) segnalazione all’Autorità della mancata rimozione dei contenuti decorse 48 dall’inoltro della richiesta;
3) verifica da parte dell’Autorità attraverso un breve contradditorio con le parti;
4) ordine di rimozione qualora risulti l’illegittima pubblicazione di contenuti coperti da copyright.
Ovviamente, ma non potrebbe essere altrimenti, il punto di riferimento principale di una tale procedura sono gli Internet service provider ma, non a caso, tra le azioni poste a consultazione pubblica figura anche l’istituzione presso l’Autorità di un apposito Tavolo tecnico tra tutti i soggetti interessati con il compito di approfondire le problematiche applicative per un’efficace adozione delle misure ipotizzate.
Mi sembra, quindi, che sia stato preparato un buon terreno su cui discutere per un’efficace regolamentazione della rete dal punto di vista del diritto d’autore senza che si venga ad incidere su altri diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione.

sabato 25 settembre 2010

YouTube - Telecinco: vittoria per il portale video


E' ormai nota la vittoria in Spagna per il portale video YouTube che nello scontro giudiziario con Telecinco ha ottenuto il riconoscimento da parte dei giudici di non essere tenuto a bloccare preventivamente i contenuti con diritto d'autore.
Le motivazioni addotte alla base di tale decisione, che potrebbe avere ripercussioni anche in Italia dove in tribunale il colosso Usa si fronteggia con Mediaset, ancora non sono ufficialmente note, ma si presume che il giudice spagnolo abbia dato credito alla versione del portale americano, il quale ritiene di essere solo un intermediario che fornisce servizi di hosting di contenuti e pertanto non è tenuto a verificare preventivamente i video che vengono caricati. Tale posizione sarebbe poi rafforzata dal fatto che YouTube ha sempre attivato una serie di strumenti di tutela a disposizione degli editori, in particolare il Content ID, utilizzato in Italia anche dalla Rai. Si tratta di una tecnologia che individua i video proprietari ed impedisce che questi vengano caricati su YouTube dagli utenti o, se questo è già avvenuto, li rimuove. Ma affinché tale sistema funzioni è necessario che le emittenti forniscano a YouTube una copia dei loro contenuti e questo ovviamente non trova il consenso degli editori.
In Italia, per la verità, sul punto la normativa non è molto chiara, difatti la delicata materia della responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione è disciplinata dalle norme di cui al d.lgs. 70/2003 (“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”), il quale offre la definizione e la disciplina della responsabilità delle diverse tipologie di prestatori di servizi, individuando tre diversi gradi di responsabilità in ragione dell’attività svolta.
Il mero trasporto (mere conduit) delle informazioni o di semplice fornitura dell’accesso alla rete (art. 14); la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni (caching) allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari su loro richiesta (art. 15); la memorizzazione “duratura” di informazioni (hosting) fornite dai destinatari del servizio (art. 16).
In particolare l’art. 17 del d.lgs da un lato detta un principio comune alle norme sulla responsabilità degli intermediari ribadendo l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza da parte degli intermediari sulle attività degli utenti che utilizzano i loro servizi, un problema molto avvertito dagli Internet providers, sui quali però pende sempre il rischio di una forma di responsabilità oggettiva mascherata.
Dall’altro lato, però, considerato che nei servizi di hosting il responsabile del sistema, per la natura stessa del servizio, ha sempre la possibilità di controllare i contenuti dei siti anche se tale controllo, soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni, diviene difficilmente realizzabile, il prestatore è sempre tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione nonché a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
Come si può notare, quindi, questa responsabilità dei providers è posta un pò nel limbo e può essere valutata diversamente a seconda delle circostanze concrete.
Naturalmente nel caso di specie YouTube parla di vittoria di Internet, ma come ho già avuto modo di sottolineare anche la Rete deve rispettare i diritti fondamentali degli utenti e tutti i diritti riconosciuti nell'ambito di una società civile. Diversamente sarebbe solo un libero arbitrio con drammatiche conseguenze per la stessa Rete.

domenica 2 maggio 2010

E-book Altalex: Il diritto d’autore e siti web


L’ebook, realizzato dall’avv. Gerardo Antonio Cavaliere, affronta le problematiche della gestione del diritto d'autore in Rete, attivita’ che erroneamente e troppo spesso viene lasciata da parte. I gestori di siti web, invece, dovrebbero porvi particolare attenzione, tenuto conto delle innumerevoli e gravose implicazioni legali che possono insorgere a seguito di trattamento illecito di materiale di proprieta’ altrui. Con questo libro l'Autore fornisce le basi giuridiche per analizzare le norme del diritto d'autore vigente, applicandole in maniera specifica ai materiali presenti sui siti web.
L’ebook si puo’ acquistare sul portale Altalex al prezzo di 5 euro all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idstr=101&codprod=EBOOKINFORMATICA006.
Con questa collana di e-book diretta dal sottoscritto si vogliono fornire ai cittadini, agli operatori, agli studenti degli strumenti utili a comprendere i diversi cambiamenti in atto che inevitabilmente porteranno alla nascita di una societa’ fondata sulle nuove tecnologie. Strumenti agili ed operativi che non a caso sono disponibili su Internet che e’ il mezzo di comunicazione simbolo della nuova era della societa’ dell’informazione.

domenica 12 luglio 2009

Hadopi 2 la vendetta!!!


Sembra ormai diventata una questione di principio ed una guerra personale contro il peer to peer. Difatti, il ministro della giustizia francese ha presentato l'Hadopi II, la seconda versione della severissima legge per proteggere il diritto d'autore online.
Il provvedimento, che deve ovviamente seguire tutto l’iter parlamentare, recepisce, almeno in parte, i rilievi del Consiglio costituzionale e demanda al giudice la determinazione della pena per gli utenti colti a violare il diritto d’autore. L’Hadopi I, difatti, non prevedeva alcun processo ed il potere dell’irrogazione della sanzione era proprio dell’Autorità amministrativa.
La pena, a discrezione del giudice, potrà essere un anno di sospensione dell'accesso a internet, multa fino a 300 mila euro o due anni di galera. Rimane comunque il meccanismo dei tre colpi, ma alla terza violazione accertata si avvia il procedimento giudiziario salvaguardando così il diritto di difesa dell’imputato.
Ma l’Hadopi II esamina anche un altro caso e cioè quando la violazione sia realizzata da chi utilizzi una connessione altrui, ipotesi questa che con le reti wireless può accadere di frequente. In questo caso l'abbonato viene punito per negligenza, con una multa fino a 1.500 euro ed una sospensione dell'abbonamento per massimo un mese. Inoltre chi perde l'accesso internet non può attivarlo con un altro provider: rischia una multa aggiuntiva di 3.750 euro.
Come appare evidente la legge rimane durissima ed è ancora poco proporzionata, ma evidentemente il peer ti peer fa talmente paura che il ministro ha deciso di rischiare un’altra bocciatura. Onestamente è proprio questo sistema che non funziona con il coinvolgimento di troppe figure ed un meccanismo sanzionatorio di gran lunga squilibrato.
Rimango fortemente convinto che questa legge sarà comunque sconfitta: o dal Consiglio Costituzionale o dalla stessa giustizia francese che non perderà tempo e soldi per perseguire un soggetto reo di aver scaricato un singolo brano musicale.

mercoledì 10 giugno 2009

Francia: la connessione ad Internet è un diritto fondamentale, vanificata la legge contro il peer to peer


Grande notizia dalla Francia che finalmente dopo tanti duri colpi inferti alla Rete lancia un importante segnale a favore della libertà di Internet. Difatti, il Consiglio Costituzionale francese ha stabilito che la connessione a Internet è un diritto fondamentale del cittadino e che quindi nessuna autorità può alienarlo.
Di conseguenza, la recente legge anti file-sharing (Hadopi) che obbligava i provider a sospendere il contratto di accesso a internet agli utenti colti, per tre volte, a scambiare file pirata, perde la sua originale efficacia. A questo punto l'autorità preposta a questi controlli potrà solo avvisare l'utente, scrivendogli che è stato scoperto; non potrà più togliergli l'accesso a Internet.
Il Consiglio ha deciso sulla base della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, che protegge la libertà di espressione.
Tale decisione segna un’epoca, difatti è la prima volta che un'autorità stabilisce in modo inequivocabile che l'accesso a Internet fa parte dei diritti fondamentali di espressione. Resta da vedere adesso come si comporteranno gli altri paesi nei confronti di questo eterno conflitto tra diritti degli utenti e tutela del copyright ed ovviamente il nostro pensiero è rivolto principalmente all’Italia.
Ma l’organo costituzionale francese ha deciso anche sulla base di un altro principio (peraltro valido anche in Italia) e cioè quello della presunzione d'innocenza dell'utente (il titolare dell'abbonamento internet). L'Hadopi invece, togliendogli la connessione, lo presumeva colpevole prima di un effettivo processo.
Ora alla luce dell’esperienza francese viene spontaneo lanciare un invito al nostro Governo: volevate seguire il modello transalpino? Ebbene fatelo, ma fino in fondo.

domenica 17 maggio 2009

Peer to peer: la Francia purtroppo ha deciso. L’Italia cosa farà?


Il parlamento francese ha approvato la legge che va sotto l’acronimo Hadopi. Pur se con una maggioranza inferiore a quella prevista, perché almeno 44 deputati tra quelli che sostengono il governo non l’hanno votata, la legge più discussa degli ultimi tempi è passata con 296 voti a favore contro 233.
Hadopi sta per Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet. Si tratta cioè di una autorità indipendente che viene istituita e che, una volta individuato l’utente che “scarica” illegalmente opere dell’ingegno, lo farà oggetto di un’azione in tre tempi: 1) una comunicazione via mail, in cui si rende noto che il comportamento dell’utente è stato individuato e lo si invita a cessarlo; 2) una lettera raccomandata che ripete in modo definitivo l’ingiunzione; 3) la disconnessione dalla rete internet. A questa sanzione si aggiungerà poi quella amministrativa. Per giunta l’abbonato colpito dovrà pagare il canone al provider per tutto il tempo di durata della sanzione, cioè anche mentre non usa la rete perché è stato privato dell’accesso.
Non riesco a comprendere come un paese civile come la Francia possa concepire una simile stortura giuridica, che oltre ad essere lontana da qualsiasi principi giuridico degno di questo nome per i motivi che ho già esposto a suo tempo (http://micheleiaselli.blogspot.com/2009/01/il-medio-evo-italiano-del-diritto.html), viola fondamentali diritti di carattere generale: innanzitutto il sacrosanto diritto di ogni cittadino di consultare una rete pubblica come Internet che non si sostanzia solamente nel peer to peer, in questo caso si mettono in pericolo valori di rilevanza costituzionale presenti nella legislazione di tutti i paesi europei (vogliamo diventare come la Cina?); inoltre il diritto alla privacy viene completamente messo da parte in quanto l’individuazione dell’utente secondo il sistema introdotto dalla legge francese comporta inevitabilmente accertamenti in violazione della normativa sulla privacy.
Adesso dobbiamo guardare con viva preoccupazione ai lavori del nostro comitato interministeriale che ha già lasciato intravedere più volte un’ assurda ed inconcepibile simpatia per il sistema francese.

sabato 2 maggio 2009

I rapporti fra il diritto d’autore e le nuove tecnologie: un manuale on line


Spesso si sente parlare di nuova dimensione del diritto d’autore con l’avvento delle nuove tecnologie, di violazioni dello stesso diritto in Rete, di file sharing, di pirateria multimediale e con la diffusione del web 2.0 con particolare riferimento ai social network, questa materia è diventata particolarmente attuale.
Le norme esistenti in materia sia nazionali che internazionali e gli stessi concetti che ne sono alla base e che spesso hanno una componente fortemente tecnologica non sono sempre molto chiari, per cui ho predisposto un piccolo manuale che si può scaricare all’indirizzo www.micheleiaselli.it/autoreict.pdf.

domenica 25 gennaio 2009

Il medio evo italiano del diritto d'autore


Apprendo con grande tristezza che l’Italia seguirà i passi della Francia e bloccherà l’accesso ad Internet agli utenti che scaricano contenuti soggetti a diritti di autore attraverso reti P2P dopo due avvisi.
Questa misura, contenuta nell’art. 3.1, lett. l della proposta di legge di matrice SIAE, era già stata contestata duramente in Francia e per la verità è lontana da qualsiasi principio di diritto poiché fondata su una sorta di giustizia sommaria tipica del medio evo senza avere come presupposto un’effettiva analisi della violazione, un inquadramento della stessa nell’ambito di un illecito ben definito ed una conseguente sanzione proporzionata ed adeguata alla violazione nel rispetto di quei principi generali dell’ordinamento troppo spesso dimenticati dal nostro legislatore.
Ma questo disegno di legge oltre ad essere lontano da ogni logica giuridica è anche completamente anacronistico. Proprio in un periodo in cui le stesse case discografiche hanno capito che non è più il caso di combattere il file sharing, ma è invece il caso di sfruttarlo a proprio vantaggio, http://micheleiaselli.blogspot.com/2009/01/file-sharing-e-musica-vincono-i-pirati.html, arriva questa proposta che continua a vedere Internet come la fonte di tutti i mali e non cerca, invece, di utilizzare al meglio gli strumenti della Rete.
Dobbiamo finalmente comprendere che con l’avvento di Internet, anche il diritto d’autore deve adeguarsi e vanno ridefiniti i contenuti dello stesso, senza ancorarsi a posizione ataviche che fanno solo male alla società che in questo periodo di recessione economica ha invece bisogno di nuovi stimoli.
Eppure il Governo, vedi per ultimo la Gelmini, ha dimostrato una certa sensibilità verso la Rete o è solo un modo per accattivarsi le simpatie degli utenti?
Rimane l’unica speranza del “Comitato Tecnico contro la pirateria digitale e multimediale” che dovrà adesso valutare il disegno di legge, ma quando un ministro della Cultura come Sandro Bondi, dichiara che il suo paese seguirà il modello francese per mettersi al passo coi tempi, c’è davvero molto da riflettere.

mercoledì 21 gennaio 2009

File sharing e musica: vincono i pirati!!!


Al Midem di Cannes l’industria discografica annuncia ufficialmente di rinunciare alla lotta al download illegale. In particolare Feagarl Sharkey, responsabile di Uk Music ha dovuto ammettere che la lotta alla pirateria su Internet non ha prodotto risultati rilevanti, mentre è opportuno ormai un nuovo approccio al problema del file sharing con la piena collaborazione dei fornitori di accesso.
Finalmente!!! Tardi, ma le Major l’hanno capito!!! Dopo anni di inutili e dispendiose battaglie legali (alcune ridicole, vedi il caso Peppermint), finalmente è stato compreso che il file sharing non può e non deve essere combattuto, ma può diventare una fonte di ricavi. La chiave di volta sta nel trovare accordi con le compagnie telefoniche che dal file sharing guadagnano moltissimo.
In effetti, come è noto, le reti peer to peer (così vengono denominate le reti che utilizzano questi sistemi di file sharing) sono allo stato attuale difficilissime da controllare e questo particolare meccanismo di condivisione dei files consente di evadere le legislazioni di tutto il mondo. Basti pensare che in questo modo possono essere diffusi non solo file musicali “pirata” come nel caso di Napster, ma anche software abusivi, opere cinematografiche, filmati pedopornografici, per non parlare poi delle frequenti violazioni della privacy. A complicare ulteriormente le cose è anche la relativa facilità di installazione di queste reti che non richiedono particolari accorgimenti di natura tecnica.
Tale pericolosità del file-sharing deve, quindi, essere combattuta e limitata, ma con una metodologia più accorta e meno invasiva. Non si deve dimenticare e questo nell'interesse delle stesse industrie cinematografiche e musicali che le potenzialità del file sharing possono anche presentare dei vantaggi notevoli, si pensi ad esempio alla straordinaria efficacia di tale sistema come canale pubblicitario che potrebbe dar luogo ad un’autentica rivoluzione nel campo del marketing.
Speriamo che adesso possano adeguarsi alla realtà anche le legislazioni più retrogade come la nostra, che, per effetto di uno scellerato Decreto Legge del 2005, poi convertito, vede ancora nel file sharing la fonte di tutti i mali e prevede (fortunatamente solo dal punto di vista teorico) l’applicazione di sanzioni penali a carico anche di utenti delle tecnologie peer-to-peer per uso personale.