L'avvento del processo telematico sta generando delle prassi
assurde che hanno come unico obiettivo quello di aggirare l'attuale normativa
senza alcuna plausibile spiegazione.
Proprio ieri sono venuto a conoscenza di una "strana" consuetudine
diffusa presso alcuni avvocati del foro di Napoli, che, sembra, sia tollerata
anche dagli organi giudiziari.
Non ci credevo, ma ho dovuto constatare con dati alla mano che
purtroppo quanto affermato da diversi professionisti rispondeva al vero.
In effetti secondo questa forma di semplificazione delle procedure
(chiamiamola così) viene notificato via PEC all'avvocato di controparte non il
ricorso in formato pdf sottoscritto digitalmente, ma solo un normale file .pdf
così come la procura alle liti, mentre quella che viene sottoscritta
digitalmente è solo la relata di notifica contenente una dichiarazione che gli
originali degli atti trasmessi si trovano presso il mittente sottoscritti
digitalmente e vengono indicati anche gli estremi dell'algoritmo della firma
digitale.
Ora mi domando perché arrivare a questa pindarica conclusione non
prevista dalla normativa, invece di spedire normalmente via PEC il ricorso
sottoscritto digitalmente?
Spero di ricevere risposta da qualcuno, poiché onestamente non
sono riuscito a comprendere le motivazioni di una simile procedura, che rischia
di generare pericolosi precedenti proprio in un momento storico dove sembravano iniziare ad essere
recepite presso gli ambienti giudiziari le innovazioni del processo telematico.
