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sabato 27 ottobre 2012

Due parole sulla mediazione

Sto assistendo già da qualche giorno ai toni trionfalistici (forse eccessivi) di molti avvocati soddisfatti per la decisione della Corte Costituzionale in merito all' illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. 
Al di là delle giuste considerazioni giuridiche di molti giuristi che invitano prudentemente a leggere il contenuto della sentenza per capire la reale portata del provvedimento della Consulta, ciò che mi ha più colpito è l'astio di molti professionisti verso questa forma di risoluzione extragiudiziale che va ben al di là degli indubbi errori contenuti nelle disposizioni legislative.
Insomma ho avuto la netta percezione che gli avvocati non vogliono per niente la mediazione sia essa facoltativa o obbligatoria. Tale presa di posizione, per la verità, mi sembra un pò eccessiva per una categoria che si batte da anni per il diritto alla difesa dei cittadini che non può non comprendere anche l'istituto della mediazione, inteso nella sua più nobile accezione e senza risvolti speculativi.

sabato 21 aprile 2012

eBook ''ODR: risoluzione alternativa on-line delle controversie''

Il grande sviluppo delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), che si è avuto negli ultimi tempi, ha inevitabilmente coinvolto anche le procedure di Online Dispute Resolution (ODR) che hanno avuto origine negli Stati Uniti e si sono diffuse notevolmente in ambito europeo. Con il presente lavoro vengono esaminati i principali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie on‐line, con un occhio particolare ai paesi anglosassoni. Ci si sofferma anche sugli aspetti inerenti lo svolgimento concreto della procedura e sulla corretta stesura del regolamento di un Organismo di conciliazione che intende operare anche in ambito telematico.
L'e-book fa parte della collana giuridica curata dal sottoscritto su Altalex e dedicata all'informatica giuridica.

domenica 18 settembre 2011

Nuova edizione del libro "La mediazione e l'ODR nazionale ed internazionale"



Alla luce del nuovo Decreto del Ministero della Giustizia n. 145/2011, che ha modificato ed integrato il D.M. 180/2010, ho riveduto la mia precedente edizione del libro "La mediazione e l'ODR nazionale ed internazionale" aggiornando il testo alla nuova normativa ed aggiungendo alcuni commenti in materia. Ho anche modificato ed integrato la documentazione allegata.
Il testo può essere acquistato on line all'indirizzo
https://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyProduct=17170519

domenica 11 settembre 2011

DM 180/2010: ecco il testo aggiornato



Come è noto di recente il DM 145/2011 ha modificato il DM 180/2010 che disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Le modifiche hanno in parte recepito le numerosi contestazioni che hanno contraddistinto questo periodo iniziale di vigenza della mediazione ed in particolare si è inteso attribuire al mediatore una maggiore professionalità e ridurre i costi della mediazione ritenuti ancora troppo alti.
Probabilmente questo è solo l'inizio di tutta una serie di modifiche ed aggiornamenti che interesseranno anche il provvedimento principale (d.lgs. 28/2010), ma in ogni caso ho reso disponibile la versione aggiornata del DM 180/2010 al seguente indirizzo www.micheleiaselli.it/DM180.pdf

mercoledì 6 luglio 2011

Chi ha introdotto il termine mediaconciliazione?


Spesso i giornalisti creano delle terminologie del tutto fuorvianti che, per quanto ad effetto, spesso finiscono solo per fare confusione.
E’ il caso appunto della mediaconciliazione, terminologia del tutto impropria adottata per definire il ben noto istituto della mediazione civile e commerciale.
Difatti il nome mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta fuorviante e privo di attinenza. Anche perchè il prefisso “media-” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.
A questo punto mi domando: chi è che per primo ha introdotto tale termine? Perché ancora adesso tutti si ostinano ad utilizzare questo termine così infelice?

lunedì 25 aprile 2011

Si chiama peer pressure. Cos'è?





Si tratta di un metodo di ODR che non ha precedenti nell’evoluzione dell’ADR tradizionale.
L’espressione, letteralmente traducibile « pressione tra pari », è legata ad una teoria sociologica che individua, in determinati gruppi sociali composto da soggetti aventi la stessa fascia d’età, la tendenza all’autocorrezione in vista dell’adeguamento ai comportamenti mantenuti da altri soggetti presi a modello.
La procedura, in sintesi, può essere così descritta.
Il consumatore che ha motivo di dolersi nei confronti di un venditore o di un fornitore di servizi, compila un modulo all’interno del sito Internet dell’ODR Provider, descrivendo il caso di specie e le relative pretese. In questa fase il gestore della procedura non compie, nel merito, nessuna verifica: si limita ad inoltrare la richiesta al soggetto nei cui confronti la denuncia è stata rivolta.
A questo punto si possono verificare tre ipotesi.
Il denunciato potrebbe non riconoscere alcun valore alla denuncia. Il file della disputa viene, quindi, pubblicato sul web, affinché ognuno possa esporre liberamente la propria opinione.
Stessa sorte qualora l’accordo tra le parti non venga raggiunto.
Nel caso di esito positivo, invece, viene chiesto all’impresa se vuole renderlo pubblico attraverso la diffusione della trattativa su Internet, al fine di una qualificazione dell’operatore commerciale nell’ottica di customer care.
Peraltro, la peer pressure può anche essere anche utile, alle parti, per conoscere l’eventuale impatto della propria richiesta su una giuria popolare. L’utilizzo di mock jury, tipica del mini trial, infatti, è sempre stato riservato, dato l’alto costo dell’organizzazione di un processo simulato, a controversie di elevato valore economico. Attraverso la pubblicazione della vertenza su Internet, la comunità virtuale costituisce la « giuria fantoccio » che permette agli operatori commerciali di valutare l’opportunità di intraprendere un giudizio reale.

domenica 20 marzo 2011

Quali sono le caratteristiche delle procedure di conciliazione on line (ODR)?


Ormai in questo periodo si parla tanto di mediazione e conciliazione alla luce delle recenti disposizioni di legge che ne hanno previsto l'obbligatorietà nel nostro paese per molti contenziosi. Cerchiamo di capire, a questo punto, cosa si intende per ODR, visto che potrà rappresentare la soluzione ideale per molte controversie.
L’acronimo ADR, applicato alla risoluzione delle controversie on line, ha subito, nella prassi statunitense, una trasformazione in ODR: Online Dispute Resolution. È stata data, così, denominazione autonoma alla applicazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie originate nel commercio elettronico.
E questo, in virtù delle rilevanti trasformazioni che subiscono le procedure di ADR, una volta applicate in un contesto telematico. In effetti, la velocità con cui vengono effettuate le transazioni on line ha imposto una maggiore speditezza delle procedure alternative di risoluzione delle controversie rispetto all’ADR tradizionale. Ove si noti che i contraenti della transazione elettronica sono domiciliati in luoghi diversi, quando non, addirittura, in due Stati diversi. Ciò comporta l’opportunità, se non la necessità, di una procedura di ODR che abbia in sé caratteristiche, sia sostanziali, sia procedurali, che esulino dalla normativa di un singolo Stato, pur nel rispetto delle norme, non scritte, relative alla giustizia del caso concreto.
Le procedure di ODR, pur nelle loro particolarità, che le differenziano l’una dall’altra, presentano, tuttavia, caratteristiche comuni.
In primo luogo, l’ODR deve avere costi contenuti, soprattutto in virtù del fatto che il valore delle controversie che possono originare da contratti di compravendita stipulati in Rete, è, solitamente, molto modesto. L’ODR applicato al commercio elettronico (sua naturale collocazione) deve essere di facile accesso, nonché di libero accesso: l’internauta deve avere possibilità di adire, in piena libertà, un organismo che possa dirimere una controversia relativa a rapporti contrattuali sorti in Rete.
In secondo luogo, le procedure di ODR sono caratterizzate dall’asincronicità. Esistono, in altri termini, nonostante i notevoli progressi, ancora difficoltà tecniche per realizzare teleconferenze che possano ovviare agli inconvenienti derivanti dall'effettivo contatto diretto delle parti. Tale aspetto non è da valutare sempre negativamente, poiché nei casi rappresentati da notevole litigiosità il contatto asincrono può avere risvolti favorevoli e richiedere alle parti una maggiore ponderatezza.
In terzo luogo, le procedure di ODR sono procedure gestite da appositi organismi creati ad hoc. Ne consegue, quindi, la necessità di enunciare i comuni tratti dei diversi on line ADR providers. Un primo tratto può essere riferito al grado di automatizzazione delle procedure. Quanto più una procedura è automatizzata e governata da un software tanto meno l’elemento umano influenza lo svolgersi e, soprattutto, l’esito della procedura conciliativa. L’arbitrato, allo stato dell’arte, per la sua struttura che più lo accomuna al giudizio ordinario mal si attaglia ad una completa automatizzazione ciò, tuttavia, non rappresenta, di necessità, un elemento negativo . Un secondo tratto comune è relativo alla differenza, in ambito telematico, tra controversie che hanno un esito finale on line e controversie che hanno un esito finale off line. Esistono, anche, procedure miste in quanto alcuni incombenti quali l’escussione dei testimoni o la prima audizione delle parti avviene de visu e nulla vieta che il lodo arbitrale venga redatto nelle forme consuete, superando, in tal modo, le problematiche in merito alla eseguibilità del giudicato. Un ulteriore tratto comune è costituito dall’indipendenza degli online ADR providers: il legame eventuale che l’organismo potrebbe avere con potenti realtà economiche e finanziarie, potrebbe minare, alla radice, la credibilità dello stesso e della pronuncia finale. Corollario del principio dell’indipendenza è il principio della trasparenza: le regole relative alla procedura di ODR devono essere enunciate con chiarezza, senza dare adito ad una serie i possibili interpretazioni.

sabato 5 marzo 2011

Un libro sulla mediazione con un occhio particolare all'ODR


Ho raccolto in questa pubblicazione anni di studi sull'ODR nazionale ed internazionale ed i contenuti delle lezioni che sto tenendo in materia di mediazione civile e commerciale.
Il libro esamina, quindi, storicamente l'istituto sia in ambito internazionale che comunitario. Successivamente viene approfondita la normativa nazionale preesistente e successiva alla direttiva comunitaria del 2008. Un capitolo specifico è dedicato naturalmente alle tecniche di conciliazione e ben due capitoli sono dedicati alla conciliazione on line sia in ambito internazionale che nazionale. Infine ho previsto un'ampia appendice comprensiva di normativa, formule e documentazione di rilievo.
Il futuro delle procedure di ODR è naturalmente legato all’evoluzione del commercio elettronico: allo sviluppo di questo conseguirà un sempre maggiore utilizzo delle stesse procedure. L’ ODR crescerà maggiormente con le controversie online e con alcune offline laddove si presentino i problemi relativi alla presenza fisica, alla giurisdizione o ai costi elevati della giustizia ordinaria. La massima flessibilità ed interattività permetteranno agli imprenditori di modificare e riorganizzare gli strumenti a disposizione, forse arrivando a creare prodotti interamente nuovi che possano aiutare le parti ad evitare del tutto le controversie.
Indubbiamente, la conciliazione on line si può ritenere idonea anche per le controversie di contenuto puramente monetario, per le controversie assicurative, per le controversie relative al trading on line bancario, per le controversie sui nomi a dominio. Si può tranquillamente affermare che le procedure di ODR risultano essere lo strumento idoneo per risolvere le controversie di e – marketplace business to business, un ambiente in cui vengono in contatto imprese di uno specifico settore che si sentono partecipi di uno scambio garantito e affidabile. In esso funziona la giustizia corporativa dei partecipanti: se si è corretti e si risolvono i contenziosi secondo le regole deontologiche dell’ambiente, ne continui a far parte, altrimenti ne vieni espulso.