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martedì 28 febbraio 2012

La “nuova” privacy di Google


Già da diversi giorni siamo letteralmente invasi da messaggi di google via web, mail e su tutti i canali del provider dove il colosso del web annuncia le nuove regole della privacy che, guarda caso, sono “particolarmente” rispettose dei diritti degli utenti. Copione per la verità già visto con Facebook e che probabilmente rivedremo chissà quante altre volte.
Chi di voi crede nella nuova moralità di Google? E chi ha mai creduto nella privacy di Facebook? E’ recentissima la notizia delle perplessità dell’Unione Europea su questo cambio di indirizzo di Google ed anche il nostro Garante non si fida.
Bè sono diversi anni che mi interesso di privacy e mi meraviglio non poco di queste perplessità e dubbi delle massime Autorità Europee della protezione dei dati personali.
Ma altro che dubbi, queste sono certezze!!! Come si può pensare che in questo particolare periodo storico colossi come Google, Facebook, Yahoo! possano rinunciare all’immenso patrimonio che hanno a loro disposizione costituito da milioni di dati personali spendibili per soddisfare le esigenze di marketing di milioni di aziende?
Mi sembra davvero un’assurdità. E’ chiaro che questa grande pubblicità del cambiamento serve per illudere su una trasformazione che non potrà mai esserci, anche se si farà di tutto per farla sembrare tale. Provider come Google mettono a disposizione degli utenti tantissimi servizi e sarà fin troppo facile ottenere il consenso ad utilizzare i dati personali dei navigatori in cambio di qualche utile applicazione. Non possiamo pensare che Google non approfitti della situazione.
Il problema è che questo consenso non sarà sempre consapevole. Spesso sarà conseguente ad un’informativa non troppo chiara o comunque troppo generica. Ma questi sono particolari!!! L’importante è che passi un’immagine cambiata che altro non è che lo specchio di una falsa moralità figlia di inevitabili interessi economici che non possono sfuggire a spregiudicati imprenditori.
Eppure sono convinto che molti utenti pur di ottenere i servizi di google darebbero il loro consenso in ogni caso, anche in presenza di un'informativa chiara e sincera. Ed è proprio questo il paradosso: per ottenere troppo talvolta si perde di vista la possibilità di un facile traguardo forse ......troppo facile.

giovedì 23 febbraio 2012

E-book: privacy e videosorveglianza


Di recente ho scritto un e-book in materia di privacy e videosorveglianza pubblicato per la mia collana dedicata all’informatica giuridica presente su Altalex.
Ho ritenuto opportuno scrivere qualcosa in merito poiché negli ultimi tempi e principalmente a seguito del provvedimento generale dell’Autorità Garante del 2010, la materia della videosorveglianza ha assunto una notevole rilevanza per le diverse implicazioni in tema di privacy che essa comporta. Uffici pubblici, Enti locali, scuole, ospedali, aziende, banche, condomini, si rivolgono spesso al Garante per la protezione dei dati personali per chiedere chiarimenti, pareri, verifiche preliminari in merito all’installazione di impianti di videosorveglianza che oggi come oggi rappresentano una delle principali misure da adottare per garantire un minimo di sicurezza alla propria attività sia pubblica che privata.
L’obiettivo dell’e-book è proprio quello di fare il punto della situazione in materia con un occhio particolare all’ultimo provvedimento generale del Garante ed alla vasta casistica sia dell’Autorità che della Suprema Corte.
Completa l’e-book un formulario dal valore puramente indicativo che ha per oggetto policy, informative, regolamenti e dichiarazioni.

mercoledì 15 febbraio 2012

lllegittimo il licenziamento del dipendente sostituito da un collaboratore a progetto per ridurre i costi


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 755 del 19.01.2012, porta a soffermarci su di un aspetto interessante in materia di diritto del lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore se l’azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto, allo scopo di ridurre i costi del lavoro.
Tale necessità non può giustificare il recesso, se alla base dello stesso vi sono insussistenti ragioni attinenti ad una generica e scarsamente individuabile esigenza di riorganizzazione dell’attività.
Nella sentenza citata l’azienda coinvolta in giudizio non aveva avuto una diminuzione consistente delle commesse, decidendo però di affidare il servizio svolto dal dipendente licenziato a un co.co.pro al solo fine di ridurre il costo del lavoro che, a suo dire, era diventato insostenibile.
Nel caso che qui si commenta erano state addotte ragioni di carattere organizzativo che imponevano il licenziamento mentre nella realtà dei fatti questo non era assolutamente vero: detto comportamento non solo priva il lavoratore delle garanzie e delle tutele a lui spettanti, ma devia e snatura la ratio stessa del contratto a progetto, che, non potendo rappresentare un escamotage al servizio del datore di lavoro, è invece uno strumento di incentivazione ad utilizzare profili di professionisti anche al di fuori del contratto a tempo indeterminato.

Studio Martelli & Partners

sabato 4 febbraio 2012

Stop alla Censura "fai da te" in Rete: e quando si fermerà l’ipocrisia sulla Rete?


E’ stata cassata la proposta dell'On. leghista Fava. Gli hosting provider non saranno obbligati a rimuovere i contenuti illeciti sulla semplice segnalazione di un soggetto privato.
Vinta un’ulteriore battaglia in nome della libertà della rete, ma non è il caso di cantare vittoria poiché sono in arrivo numerose proposte ed iniziative volte a regolamentare o meglio “imbrigliare” la Rete in maglie sempre più strette.
Del resto la tendenza internazionale è evidente ed al fine di tutelare gli interessi economici delle grandi major discografiche e cinematografiche viene scomodata persino l’FBI che ha chiuso i grandi circuiti di storage per eccellenza come megaupload, megavideo che consentivano di scaricare agevolmente film e contenuti protetti dal diritto d’autore o anche la visione in streaming degli stessi film.
Appare difficile, quindi, che l’Italia possa salvarsi da una simile ondata di “finto” perbenismo che sta coinvolgendo la comunità internazionale. Finto perché è evidente la contraddittorietà di azioni di censura così forte nei confronti di servizi esistenti da anni e, diciamo la verità, tutti quanti noi ci chiedevamo come fosse possibile l’esistenza indisturbata di questi grandi circuiti illegali noti a livello internazionale.
La risposta è facile ed è la stessa che ha coinvolto il file sharing: gli stessi grandi produttori cinematografici, discografici non hanno voluto combattere per molto tempo questi servizi illegali considerati ottimi strumenti promozionali, di marketing, ecc. Poi quando evidentemente si è perso il controllo della situazione (cosa piuttosto facile con la Rete) sono nate le prime azioni conflittuali che come abbiamo visto hanno coinvolto persino agenzie governative (della serie quando si vuole una cosa la si ottiene in qualsiasi modo).
Sinceramente sono stanco di questa ipocrisia che sta coinvolgendo la Rete ormai da diversi anni e mi sento preso in giro come persona e come utente. Sono convinto che nello spazio di poco tempo sorgeranno dal nulla altri servizi di download, upload simili ai precedenti e tutto ricomincerà daccapo.
Si è capito che non è possibile regolamentare Internet nel suo complesso, ma almeno cerchiamo di essere coerenti ed evitare speculazioni che coinvolgono uno degli strumenti più liberi (almeno a livello potenziale) che l’uomo abbia mai concepito.

martedì 31 gennaio 2012

Infortunio sul lavoro: stretta sulla responsabilità del datore di lavoro


Nel diritto del lavoro, un tema delicato riguarda la responsabilità del datore di lavoro nella verificazione di infortuni occorsi al lavoratore.
La responsabilità dell’azienda della persona fisica che chiede prestazioni lavorative diventa sempre più stringente e blindata, laddove, anche in ipotesi di infortunio sul lavoro, viene evidenziato dalla più recente Giurisprudenza che "Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere".
Questo il tenore della pronuncia di Cassazione n. 856 del 23 gennaio 2012, con cui viene accolto un ricorso dell'Inail avverso la decisione dei giudici di merito con cui era stata rigettata la domanda di regresso dell'Istituto nei confronti del datore di lavoro che veniva ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al proprio dipendente.
Infatti l'infortunio in oggetto era stato determinato da un’azione del lavoratore deviata dalle regolari norme di condotta, ma comunque prevedibile, arginabile ed evitabile da parte del datore di lavoro, in quanto in linea con i compiti assegnati al dipendente di cui costituiva una fisiologica modifica.
Il dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro implica anche che vengano sorvegliati tutti i movimenti non conformi ma in ogni caso ipotizzabili nelle medesime circostanze lavorative.

Studio Martelli & Partners

venerdì 27 gennaio 2012

Intervista su "la Discussione"


Oggi è stata pubblicata sul giornale “La discussione” una mia intervista dove faccio il punto della situazione sulla privacy in Italia ed in Europa sottolineando problemi e carenze applicative.
Buona lettura e fatemi sapere cosa ne pensate.

mercoledì 25 gennaio 2012

In arrivo la figura del data protection officer


L’Unione Europea ha varato e presentato di recente due importanti provvedimenti in materia di protezione dei dati personali.
Il primo provvedimento è una direttiva, e riguarda la protezione dei dati dei cittadini per provvedimenti giudiziari, misure di sicurezza e polizia, in particolare prevede obblighi di comunicazione del trattamento dei dati a tutela di chi è stato oggetto di attenzioni da parte delle autorità.
Il secondo provvedimento è un regolamento e riguarda tutti gli altri casi, in particolare Internet.
Si tratta di una semplificazione, resasi ormai necessaria a seguito di tanti provvedimenti e tante novità sul fronte tecnologico, che renderà uniforme la normativa di tutti i paesi europei e dovrebbe comportare risparmi di oltre due miliardi di euro l'anno.
Le novità principali di questo regolamento sono: 1) non toccherà più al cittadino dimostrare illiceità dell'uso dei propri dati ma al titolare dei dati dimostrare la liceità; 2) il consenso all'utilizzo dei propri dati dovrà essere esplicito; 3) l'eventuale perdita dei dati per un attacco informatico dovrà essere comunicato subito; 4) la pubblica amministrazione e le imprese con più di 50 dipendenti dovranno dotarsi di un "data protection officer"; 5) se viene fatto un uso illecito dei dati di qualcuno, il responsabile ne risponderà comunque; 6) ogni nuovo strumento tecnologico ma anche semplice applicazione dovrà valutare l'impatto che il suo utilizzo avrà sulla privacy (Pia, privacy impact assessment); 7) dovrà essere possibile avere la "data portability": ovvero così come possiamo portarci dietro il numero di telefono cambiando gestore, dobbiamo poterci portare gli amici di Facebook su un altro social network.
Salta subito all’occhio, quindi, la previsione di una nuova figura soggettiva nel mondo della protezione dei dati personali e cioè il “data protection officer” che ricalca grosso modo quanto già fatto da molte banche europee che particolarmente sensibili alla problematica hanno creato dei veri e propri “uffici privacy”. Nasce così una nuova professione che non può essere improvvisata, ma richiede doti di competenza ed esperienza notevoli. Sappiamo bene che molti enti pubblici ed anche importanti aziende non dedicano molta attenzione alla protezione dei dati personali e questa criticità ovviamente è ben nota al legislatore europeo il quale, per risolvere il problema, ha deciso di istituire una figura specifica obbligatoria che dovrà essere immediatamente recepita dagli stati membri.
Sarà interessante vedere come l’Italia concilierà questa nuova normativa sicuramente più attenta e garantista con l’attuale orientamento di demolizione degli adempimenti privacy che ha contraddistinto gli ultimi governi compreso quello attuale e che prevede anche la prossima eliminazione del DPS.

domenica 22 gennaio 2012

La violazione del marchio su Internet: non sempre è ammissibile il sequestro


Su Altalex un mio commento all’ordinanza datata 4 novembre 2011 del Tribunale di Padova che entrando nel merito di una questione ormai molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza come la rilevanza giuridica dei nomi di dominio, annulla il decreto del GIP dello stesso Tribunale avente ad oggetto il sequestro preventivo mediante oscuramento di n. 493 siti internet richiamanti in qualche modo il marchio di una nota casa di abbigliamento.
Faccio i miei complimenti all’amico Fulvio Sarzana di S. Ippolito per l’ottimo risultato professionale raggiunto.

mercoledì 18 gennaio 2012

Nuovo libro sulla responsabilità civile


Un nuovo testo dell'amico Giuseppe Cassano sulla responsabilità civile che riorganizza il pensiero non partendo dal dato codicistico ma dalla evoluzione giurisprudenziale. Le questioni affrontate sono un esauriente approfondimento dei temi che la pratica ha chiesto di risolvere.
Trattazione completa ed esaustiva del tema, dando particolare rilievo all’evoluzione della giurisprudenza, soprattutto di quella relativa alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Cassazione, ed agli ultimi interventi del Legislatore, non disdegnando i più validi percorsi interpretativi della giurisprudenza di merito.
Il tema caldo del danno non patrimoniale, oltre ad un approfondimento istituzionale, è stato altresì ricostruito attraverso tutti i quesiti che possono essere sottoposti dall’avvocato e dal magistrato, scegliendo di dare una risposta che è quella della giurisprudenza, e quindi del diritto vivente. Completa l’opera un ampio formulario.
Giuseppe Cassano. Avvocato, già docente di istituzioni di diritto privato presso l’Università LUISS di Roma e dottore di ricerca in diritto privato presso l’Università di Pisa. È direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Europea School of Economics di Roma e Milano. Studioso della evoluzione della responsabilità civile e dei nuovi diritti, dirige diverse collane per i principali editori giuridici.

domenica 15 gennaio 2012

Pedopornografia on line: un problema per Internet


Su Altalex è possibile leggere un mio commento alla sentenza della Corte di Cassazione, III sez. penale, del 9 – 28 novembre 2011, n. 44065 che affronta uno degli argomenti più odiosi che coinvolgono Internet con le sue indubbie potenzialità e cioè la pedopornografia on line realizzata attraverso il peer to peer.

sabato 14 gennaio 2012

Ebook: Il processo telematico


E’ uscito su Altalex l’ebook gratuito sul processo telematico dell’avv. Maurizio Reale. ll volume fa parte della collana di Altalex eBook "Informatica Giuridica" diretta dal sottoscritto.
L’opera può essere considerata una guida esaustiva sul processo telematico sia per chi per la prima volta affronta l’argomento sia per chi è già a conoscenza dello stesso e voglia approfondirne alcuni aspetti.

martedì 10 gennaio 2012

Le nuove tecnologie a servizio della sicurezza sul lavoro


Uno dei temi più rilevanti nel diritto del lavoro è quello della sicurezza, affrontato da costanti pronunce giurisprudenziali. Tra le più recenti segnaliamo una decisione del Tar del Piemonte, 237/2011, in cui viene espressamente specificato che 
le normative tecniche approntate in vari ambiti per garantire la sicurezza del lavoratore possono essere anche applicate per analogia, e in particolare le prescrizioni legislative per l’uso delle camere possono essere adottate anche per lo stoccaggio della merce.
Oltre il caso di specie, dalla sentenza si evince, in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori è legittimo pretendere, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 626 del 1994, che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, laddove i sistemi già adottati siano comunque inidonei a garantire un livello elevato di sicurezza. Non si può dunque ignorare il progresso degli strumenti atti a svolgere il lavoro, se si vuole evitare una responsabilità per la mancata sicurezza del lavoratore.

Studio Martelli & Partners

venerdì 6 gennaio 2012

Considerazioni generali sulla disciplina dei contratti informatici


E' possibile leggere su StudioCelentano.it alcune mie considerazioni sulla disciplina dei contratti informatici con particolari riferimenti sia giurisprudenziali che dottrinari.

III edizione Corso di perfezionamento LUISS in Diritto e Gestione PI, Concorrenza e Comunicazioni


Il Corso di Perfezionamento prevede 100 ore di lezione in aula (teoriche/pratiche).
Le lezioni avranno inizio all'inizio di marzo e si concluderanno alla fine di maggio 2012.
E’ suddiviso in cinque Moduli tematici:
1. Disciplina e gestione dell’innovazione tecnologica: 1. I requisiti della brevettazione ed il segreto industriale; 2. L’ambito di protezione e la domanda di brevetto; 3. Le invenzioni dei dipendenti ed il trasferimento di tecnologie; 4. Le invenzioni chimiche, biotecnologiche, nanotecnologiche e di software.
2. Circolazione delle opere dell’ingegno on line e diritto d’autore: 1. La nozione di opera dell’ingegno ed i requisiti della protezione: ambiti e limiti della tutela; 2. Il diritto d’autore nell’era digitale e le misure tecnologiche di protezione; 3. La tutela dei programmi per elaboratore (software) e la protezione delle banche dati; 4. Il format televisivo e l’opera multimediale.
3. Tutela e valorizzazione dell’identità e dell’immagine dell’impresa: 1. I requisiti di tutela, la circolazione e lo sfruttamento contrattuale dei marchi e degli altri segni distintivi; 2. Il marchio comunitario e internazionale e la contraffazione sui mercati globali; 3. I domain name: natura giuridica e strumenti di protezione; 4. Le forme e le tutele della pubblicità commerciale: pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e pubblicità on line.
4. Disciplina del mercato, antitrust e concorrenza sleale: 1. Le finalità ed i limiti della disciplina del mercato: le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 2. Gli ambiti del diritto della concorrenza e le tutele dei consumatori; 3. Le intese restrittive della concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni fra imprese; 4. La concorrenza sleale confusoria, la denigrazione e l’appropriazione di pregi.
5. Diritto e concorrenza nei servizi a rete: 1. Case study: La disciplina delle comunicazioni elettroniche e dell’audiovisivo - Regolazione e concorrenza nei servizi a rete: profili giuridici ed economici; 2. Case study: La disciplina delle comunicazioni elettroniche e la ripartizione di competenze tra Ministero delle comunicazioni, Agcom ed Agcm - Gli strumenti della regolazione: accesso ed interconnessione, frequenze, numerazione e portabilità del numero, servizio universale e controllo dei prezzi e delle offerte; 3. La disciplina “speciale” del settore radiotelevisivo tra pluralismo e concorrenza; 4. La tutela della concorrenza nei mercati delle Information and Communication Technologies.
A conclusione del Corso è previsto un esame finale, consistente nella redazione di una Tesina sugli argomenti trattati a lezione.
Le lezioni si svolgeranno, presso l’Aula 5 della Facoltà di Giurisprudenza della LUISS in Via Parenzo 11 a Roma, secondo il seguente orario:
venerdì – dalle 15 alle 19
sabato – dalle 9 alle 13
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione al Test entro il 20 gennaio 2012.
La selezione si terrà entro il 27 gennaio 2012 presso la sede LUISS di Viale Pola 12 in Roma.
Entro una settimana dalla data di svolgimento della selezione sarà resa nota la graduatoria, comprendente anche eventuali riserve; gli ammessi ne avranno nota tramite l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica fornito.
Per maggiori informazioni: http://picc.postlauream.luiss.it/

giovedì 29 dicembre 2011

La responsabilità del direttore di un giornale telematico


Su Altalex è stato pubblicato un mio commento ad una interessante sentenza della Corte di Cassazione (29.11.2011 n° 44126) che ha escluso la responsabilità ex art. 57 e 57 bis c.p. della direttrice responsabile dell'edizione on-line del settimanale “l'espresso” imputata in quanto avrebbe omesso il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata realizzato attraverso la pubblicazione di un post di un lettore.

mercoledì 21 dicembre 2011

Natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza


Nello studio legale Martelli di Roma accade spesso di trovarsi a dirimere controversie in merito alla responsabilità del datore di lavoro quando si tratti di sicurezza del lavoratore. Molteplici pronunce giungono in soccorso per chiarire che, in caso di violazione di obblighi di sicurezza, il datore di lavoro risponde ai sensi dell’art. 2087 c.c. e detta responsabilità va inquadrata nell’ambito contratto.
Infatti, anche recentemente è stato affermato che l’art. 2087 c.c. costituisce norma di chiusura del sistema infortunistico che obbliga il medesimo datore di lavoro a tutelare l’integrità psico - fisica dei propri dipendenti imponendogli l’adozione di tutte le cautele necessarie a preservare il bene della salute nell’ambiente ed in costanza di lavoro.
Si evidenzia la natura contrattuale di codesta responsabilità laddove il riparto degli oneri probatori nella domanda risarcitoria da infortunio sul lavoro si ponga sullo stesso piano di quello previsto dall’art. 1218 c.c. in ordine all’adempimento delle obbligazioni.
Pertanto il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o da forza maggiore e di avere adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Studio Martelli & Partners

Facebook tradito da Obama


Ho scritto su LeggiOggi.it un breve commento sulla notizia dell'iniziativa dei coniugi Obama che hanno vietato alle figlie l'accesso a Facebook. La notizia rappresenta l'occasione per riflettere sulle potenzialità e sui rischi del social network.

sabato 17 dicembre 2011

Novità sul versante telemarketing: qualcosa si muove ma non basta


Di recente, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibile un modello che consente di segnalare alla stessa Autorità la ricezione di telefonate per finalità di vendita diretta o compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o a carattere promozionale e pubblicitario da parte di imprese/società a cui non sia stato conferito uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali per le medesime finalità.
Quindi, qualcosa si sta muovendo a seguito delle numerose contestazioni che l’ANDIP ha sollevato contro il funzionamento non proprio ineccepibile del registro delle opposizioni. In effetti ancora oggi risultano iscritti solo ca. 350 call center a fronte degli oltre 2000 operanti in Italia e sono sempre molto numerose le telefonate che disturbano cittadini regolarmente iscritti al registro.
Inoltre nel prescritto modello è previsto uno spazio specifico per indicare nome e numero di telefono dei call center incriminati. Purtroppo non si tiene conto del fatto che, ancora oggi, molti call center sono anonimi e quindi per niente rintracciabili.
Come se non bastasse ultimamente stanno aumentando sempre di più anche le cd. telefonate pubblicitarie “mute” che in realtà non sono altro che malfunzionamenti di sistemi automatici di chiamata. Purtroppo molti abbonati hanno segnalato la ricezione ripetuta e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito, di chiamate senza alcuna risposta.
Il Garante è intervenuto, di recente, in materia contro una società energetica prescrivendo una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori. E' necessario infatti che chi si dota di sistemi di chiamata di questo tipo utilizzi accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata "muta" ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per almeno trenta giorni.
In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.

giovedì 15 dicembre 2011

Mie considerazioni in materia di privacy sul decreto Monti


Su Altalex ho pubblicato alcune considerazioni sull'art. 40 del decreto Monti che è intervenuto anche in materia di privacy introducendo importanti novità in materia.

venerdì 2 dicembre 2011

Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro e censurabilità


La qualificazione giuridica del rapporto professionale è impresa ardua per l’avvocato del lavoro. Infatti, è stato affermato ormai da ampia giurisprudenza che laddove si voglia contestare la qualificazione data ad un rapporto di lavoro, la stessa è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso le prove offerte nel procedimento e le risultanze documentali costituisce solo un apprezzamento di fatto, risultato della valutazione di volta in volta operata dal giudice di merito e dunque, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, resta insindacabile in Cassazione.
Sul punto si è pronunciata proprio la Suprema Corte con sentenza n. 24135 del 17 novembre 2011, con cui uno pseudo-lavoratore che chiedeva il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni asseritamente di addetto alla sicurezza e allo scarico di bevande, si è visto rigettare la domanda, perché nel merito del giudizio non aveva prodotto prove documentali e orali idonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto e neanche a provare la stessa esistenza di un rapporto di lavoro.
Laddove venga contestata la valutazione che il giudicante ha fornito dei dati offerti in comunicazione, la stessa non è censurabile, in quanto solo l’erronea l’utilizzazione dei parametri generali può essere oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione in sede di legittimità.

Studio Martelli & Partners

Le ovvietà di WikiLeaks


Come ho già avuto modo di osservare con altro post (http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/11/wikileaks-il-sapore-di-una-beffa.html), talvolta le grandi rivelazioni di WikiLeaks sono del tutto strumentali e sfruttano essenzialmente la notorietà dello strumento telematico per lanciare proclami ad effetto, ma davvero poco originali.
L'ultima è la rilevazione da "Grande Fratello" di Orwelliana memoria dove si ricorda che tutti siamo spiati. Ma c'era bisogno di WikiLeaks per sapere questo?
Sappiamo bene che l'avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti di comunicazione elettronica ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie. Se ciò ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni fra utenti della rete Internet, dall’altro, ha provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie di dati personali trasmessi e scambiati, nonché dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.
Nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalità. Su tale presupposto può essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.
Sappiamo bene, quindi, che oggi tutti noi siamo tracciati attraverso le diverse operazioni che realizziamo nel corso della giornata che implicano inevitabilmente l'uso di strumenti elettronici (telefonini, bancomat, carte di credito, acquisti su Internet, ecc.). E' chiaro, quindi, che questi milioni di dati di carattere personale fanno particolarmente gola per finalità promozionali, di marketing, comunque pubblicitarie.
Ci voleva WikiLeaks per svelare una simile realtà?

giovedì 24 novembre 2011

Corte di giustizia Europea: provider sceriffo? No grazie


La Corte di Giustizia Europea, con una sentenza che farà sicuramente discutere, è intervenuta nella interminabile querelle che coinvolge la tutela del diritto d’autore su Internet stabilendo che i provider non possono imporre filtri al web per impedire agli utenti di scaricare file pirata, perché questa pratica è contraria al diritto comunitario. In particolare i provider non possono diventare “sceriffi del web” poiché questa non è la loro funzione e d’altro canto imporre un simile comportamento repressivo ai provider violerebbe la libertà d'impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni.
Come ho già avuto modo di sostenere credo che sia venuto il momento di pensare ad un modo diverso di tutelare il diritto d’autore sul web, che si fondi su concezioni del tutto diverse da quelle di carattere tradizionale, che ma si conciliano con il mondo di Internet. Tanto per essere chiari bisogna pensarla come Stallman, che nell’ottica di una consapevole condivisione dei saperi e delle informazioni, ha previsto un modo diverso di tutelare il diritto d’autore di opere dell’ingegno come i software, senza andare ad intaccare i principi fondamentali di tutela che vanno sicuramente sostenuti.
Atteggiamenti di carattere repressivo, imposizioni di polizia, controlli serrati sono tutti comportamenti che alla lunga producono risultati opposti a quelli voluti, sono contrari all'ordinamenti giuridico ed implicano inevitabilmente la violazione di altrui diritti fondamentali che giustamente la Corte Europea ha rilevato.
Speriamo che l’Agcom tenga conto di questa sentenza nel predisporre la famosa delibera in materia di diritto d’autore e non si lasci convincere dai rappresentanti delle grosse imprese discografiche e cinematografiche, che ormai arrivano ad interpretare in maniera distorta un chiaro messaggio della Corte Europea allo scopo di sostenere le proprie ragioni.
Attenzione: il diritto è il diritto, il potere economico è altra cosa!!!

Un blog aperto a tutti


Da oggi sarà possibile, per tutti coloro che lo vorranno, partecipare al presente blog con un proprio contributo, possibilmente in materia di diritto delle nuove tecnologie. Chiunque avvocato, studente, professionista, appassionato, che non ha il tempo o la voglia di realizzare un proprio blog, potrà postare un proprio commento, una semplice riflessione, un articolo, insomma qualsiasi contributo che ritenga di un certo interesse.
Il materiale dovrà essere inviato al mio indirizzo personale info@micheleiaselli.it ed a seguito di esame, solo di carattere formale, provvederò alla pubblicazione naturalmente riportando il nome dell'autore ed indirizzo e-mail.
Scopo di quest'iniziativa è quello di consentire a tutti gli appassionati ed operatori di partecipare alla crescita della comunità giuridica presente in Rete con idee e contributi che naturalmente verranno condivisi con tutti gli utenti.

mercoledì 16 novembre 2011

La Corte di Giustizia e Internet


Su Altalex è stato pubblicato un mio commento alla sentenza 25 ottobre 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che decidendo in merito a due cause riunite (C-509/09 e C-161/10) affronta e risolve una delle questioni più delicate in ambito europeo e cioè quella della corretta definizione della competenza giurisdizionale nel caso in cui venga leso un diritto della personalità attraverso Internet.

L’epopea dell’art. 18


Sembra che il diritto del lavoro debba diventare il bilanciere dell’equità sociale, della corretta applicazione delle norme e del sottile confine tra garanzie e flessibilità del mercato del lavoro. I recenti interventi decisi dal Governo sull’art. 18 hanno difatti agitato un dibattito su cui progressivamente si dovrà fare chiarezza. Laddove vengano richieste interventi strutturali per un mutamento profondo e volto allo sviluppo e alla crescita del mercato del lavoro, si dovrebbe agire con disposizioni che non lascino troppo spazio alle interpretazioni, atteso che sembra sempre di più demandata all’Autorità giudiziaria la definizione di concetti come il licenziamento per giusta causa, o giustificato motivo, che già sono contemplati, e quello di licenziamento per ragioni economiche che è stato appena introdotto con il maxiemendamento governativo, predisposto per far fronte alla crisi sistemica che ha invaso l’Europa. Detta espressione, se da un lato getta l’ipotesi di licenziamenti indiscriminati per ragioni distanti dalla valutazione professionale, dall’altro può tradursi in un’indebita duplicazione dei tentativi che già si fanno di promuovere un licenziamento comunque desiderato dall’azienda con una necessità normativamente prevista e permessa, provocando un proliferare di contenziosi lavorativi che di certo non aiutano la salute del Paese.
Studio Martelli & Partners

domenica 13 novembre 2011

Facebook e concorrenza illecita


E' stato pubblicato dagli amici di Altalex un mio commento su un'interessante ordinanza datata 7 luglio 2011 del Tribunale di Torino con la quale, riconoscendo ormai la grande rilevanza sociale ed economica assunta dalla Rete, si afferma che un gruppo costituito su Facebook può tranquillamente configurarsi come segno distintivo atipico, con funzione di identificazione e distinzione dell'imprenditore, utilizzabile con finalità pubblicitarie e promozionali.

sabato 5 novembre 2011

DPS: uno, nessuno, centomila


Si sta parlando tanto, troppo forse, sulle disposizioni contenute nella bozza di decreto sullo sviluppo che, oltre a rivedere il concetto di dati personali, elimina con un vero e proprio colpo di spugna l’obbligo dell’adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Sinceramente la disposizione non mi ha sorpreso più di tanto, poiché sappiamo bene che la tendenza dell’attuale governo da tempo è quella di svuotare i contenuti del Codice in materia di protezione dei dati personali e lo si è visto anche in precedenti interventi legislativi (non da ultimo il precedente decreto sullo sviluppo).
Il ragionamento è fin troppo semplice e cioè: riduciamo il più possibile questi balzelli che sono un problema e principalmente un costo per le imprese.
Questa volta però credo che il governo rischi di fare un flop clamoroso, poiché in realtà il DPS è sempre stato un aiuto per le imprese ed i professionisti in quanto consente al titolare del trattamento di avere sempre sott’occhio qual è il punto della situazione in merito alle misure minime di sicurezza adottate e porre rimedio laddove ci siano delle deficienze. Si ricorda che il decreto abroga solo la misura minima di sicurezza del DPS (tra l’altro l’unica cartacea), ma tutte le altre misure minime previste dall’art. 34 del Codice rimangono in vita e sono obbligatorie (le sanzioni previste in caso di inosservanza sono anche di carattere penale).
Se dovesse, quindi, essere confermata questa disposizione le aziende non si preoccuperanno più di tanto di aggiornare le proprie misure minime di sicurezza pensando di essere ormai immuni da disposizioni così inutili. La conseguenza sarà quella di incorrere non solo in pesanti sanzioni, ma anche in richieste di risarcimento danni da parte di terzi e dipendenti i cui dati personali siano stati trattati illegittimamente.
Per quanto mi riguarda consiglierò, quindi, sempre l’adozione di un documento (DPS o altro) che possa avere la funzione di monitorare la sicurezza informatica e non di un’azienda a prescindere da "buoniste" iniziative di carattere normativo che in questo campo possono essere solo controproducenti.
L’unica iniziativa valida a questo punto sarebbe la totale abrogazione del Codice in materia di protezione dei dati personali!!!

mercoledì 2 novembre 2011

La Corte Costituzionale ed il diritto di opzione tra indennità di disoccupazione e pensione di invalidità


Oggi si vuole richiamare l’attenzione su una recente pronuncia della Corte Costituzionale che aiuta a chiarire il ruolo dell’Inps nell’erogazione degli assegni di invalidità e disoccupazione che sono centrali nel nostro sistema di assistenza e di welfare.
La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234 ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime - laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno cessato di avere efficacia. Ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni infatti, è legittimo che il lavoratore abbia possibilità di scelta, soprattutto dopo che, in tema di indennità di disoccupazione, è stata emanata la sentenza Cass. 5544/2010 (a seguito di numerose controversie da studio legale Roma). La stessa afferma che i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell'invalidità, vecchiaia e superstiti. La decisione della Corte Costituzionale, dunque, riconosce all’assicurato il diritto di optare per l’assegno ordinario di invalidità o l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione.
Studio Martelli & Partners

Privacy e sicurezza nelle consultazioni telematiche


Il giorno 28 ottobre ho partecipato come relatore ad un interessante convegno, che si è tenuto a San Severo, organizzato dall'Associazione "San Severo Forense". L'argomento centrale dell'evento è stato il processo telematico con tutti i suoi pregi e difetti. Il mio intervento ha affrontato le principali problematiche in materia di privacy e sicurezza.Inserisci link

martedì 25 ottobre 2011

Lo spamming non è reato




Di recente ho commentato su Altalex un’interessante sentenza della I sez. della Corte di Cassazione che richiamando un proprio precedente indirizzo giurisprudenziale (sentenza 30 giugno 2010, n. 24510), ritiene che nel caso di spamming non possa configurarsi l’applicabilità dell’art. 660 c.p. che punisce le molestie o disturbi alle persone, per cui, anche se odiosa, la pratica della spamming non è qualificabile come reato.

Con l'occasione non posso fare a meno di rilevare in tale sede alcune critiche che mi sono state mosse circa l'applicabilità dell'interpretazione estensiva da parte della Corte di Cassazione.

Comprendo bene tali critiche (che però dovrebbe essere non diffamatorie, firmate e non anonime) e purtroppo devo dedurre di non essere stato ben compreso, nonostante sia stato piuttosto circostanziato. Secondo il sottoscritto, al di là della necessità di modifiche di carattere normativo, un qualsiasi organo giurisdizionale dovrebbe essere al passo con i tempi e quindi tener conto della nuova realtà tecnologica che è imprenscindibile. Lo stesso concetto di molestia, quindi, non può più essere inteso come era concepito 50 anni fa.

Devo poi far rinvio alle differenze basilari tra interpretazione letterale, estensiva ed analogia che evidentemente non sono molto chiare in chi fa determinati commenti e che hanno un fondamento molto razionale.

La rete per questo è bella perché dà la possibilità a tutti di scrivere!!!!

sabato 22 ottobre 2011

E-book 2011: Commento al Codice dell'Amministrazione digitale



E' stata pubblicata da Altalex la nuova e recentissima versione del testo commentato del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato alla Manovra Bis - D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011, in un comodo formato PDF facilmente stampabile e consultabile.
Si tratta della mia ultima fatica dove ho tenuto conto non solo delle recenti modifiche normative, ma anche di tutte le ultime novità di un settore mai fermo che, anche se lentamente, sta ottenendo i primi importanti risultati che anticipano un processo che dovrà portare in un futuro non troppo lontano ad una vera e propria amministrazione digitale.
E' possibile acquistare l'e-book al prezzo di 5 euro all'indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=13267.

Quinta edizione del DIG.Eat: punto sul programma e ultime novità



Ormai manca poco: mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre si terrà a Roma il DIG. Eat, Forum sulla dematerializzazione documentale organizzato da ANORC (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti). Il programma dei lavori si è arricchito in queste settimane di nuovi importanti interventi, che hanno reso la manifestazione davvero un appuntamento imperdibile per quanti operano in questo settore. Molte le personalità di livello che interverranno nelle tre tavole rotonde, e tanti i rappresentanti delle istituzioni per quello che si può considerare il primo importante confronto nazionale sulle nuove Regole Tecniche del documento informatico. E a proposito di Regole Tecniche, per l'occasione ANORC presenterà alla platea e agli esperti convenuti il documento in cui ha raccolto i "10 Principi Fondamentali per i sistemi di gestione informatica dei documenti e di conservazione digitale”, 10 capisaldi che, secondo ANORC, non possono mancare in un buon regolamento in materia di conservazione.
ANORC da parte sua ha seguito con attenzione e da vicino tutto l’iter di cui le Regole Tecniche sono il frutto, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro convocati da DigitPA composti da esperti e operatori del settore, e avanzando sin dalle prime fasi numerosi suggerimenti, molti dei quali sono stati via via accolti e assorbiti nei progressivi arricchimenti che le bozze di regolamento hanno subìto nel tempo, come le“Osservazioni a cura di ANORC sulle bozze di regolamenti tecnici in corso di approvazione presso DigitPa”, inoltrate all’Ente nazionale lo scorso giugno. Al riguardo il Presidente ANORC, l’avv. Andrea Lisi, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura e l’atteggiamento collaborativo che DigitPA ha tenuto durante l’elaborazione del regolamento: “Non possiamo che ritenerci soddisfatti di come DigitPA abbia portato avanti i tavoli di lavoro sulle regole tecniche, garantendo massima partecipazione e confronto e assicurando alla nostra Associazione un intervento attivo durante la stesura delle norme e grande considerazione. Confidiamo in un risultato finale utile per avviare davvero politiche serie e all’avanguardia in materia di digitalizzazione nelle PA e per garantire al mercato del documentale digitale quella svolta che si attende da tempo”.
Ma questa non è l'unica sorpresa che ANORC ha in serbo per questa manifestazione. Infatti, l'Assemblea Nazionale dei Soci, che concluderà i lavori il pomeriggio del 27 ottobre, sarà l'occasione per presentare e convalidare col consenso dell'assemblea la nascita ufficiale del nuovo progetto che ANORC ha in cantiere: ABIRT.
ABIRT (Advisory Board Nazionale dei Responsabili del Trattamento dei dati personali), è una nuova entità che nasce nell'alveo di ANORC col fine di rappresentare, sostenere e tutelare a livello nazionale i responsabili privacy.
Il progetto sin da subito ha riscosso e continua a riscuotere successo e nuove adesioni. Le ultime due particolarmente importanti, considerato che hanno deciso di partecipare al progetto anche i rappresentanti dell’ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy) e dell’IIP (Istituto Italiano Privacy), due solide realtà operanti nel settore della privacy per la tutela del diritto di riservatezza dei dati e della dignità della persona. ABIRT si segnala per la assoluta novità della sua mission, che è quella di dare voce non agli interessati al trattamento dei dati personali, (figure ben tutelate dalla normativa e rappresentate dal Garante Privacy), ma a coloro che operano dall’altra parte, i Responsabili del trattamento che, tra non poche difficoltà, devono garantire un’adeguata protezione di tali dati personali, in base alla normativa vigente. Inoltre, secondo il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, i Responsabili della conservazione dei documenti informatici devono coordinarsi nella loro attività proprio con i Responsabili del trattamento dei dati personali contenuti in tali documenti: da qui l’idea di far convergere ruoli e funzioni all’interno di un’unica struttura associativa.
In proposito, l’Avv. Lisi, Presidente dell’associazione ANORC, esprimendo il suo entusiasmo per questa ulteriore novità, precisa che “la digitalizzazione ormai è entrata nel quotidiano pubblico e privato e, considerata la sua complessità e delicatezza, merita di essere affrontata e gestita in maniera multidisciplinare. Per questo, la nostra associazione ha deciso di intraprendere questa nuova sfida che sono certo porterà la materia della conservazione digitale verso una maggiore attenzione a politiche e procedure di sicurezza informatica e adeguata protezione del dato personale”.
Il termine ultimo per iscriversi all’evento è stato posticipato a lunedì 24 ottobre. Per visionare il programma e scaricare il modulo di iscrizione visitare il sito ANORC al link: http://www.anorc.it/notizia/269_DIG._Eat__V__Forum_Nazionale_sulla_dematerializzazione_dei_documenti__qui_.html

martedì 18 ottobre 2011

PCT, PEC, FIRMA DIGITALE e nuovi canali di consultazione


Il 28 Ottobre 2011 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 a San Severo presso l'Auditorium del Teatro Comunale G. Verdi è stato organizzato da “SAN SEVERO FORENSE” un seminario formativo su:
"Innovazione Forense e servizi telematici a servizio dell'Avvocatura: PCT, PEC, FIRMA DIGITALE e nuovi canali di consultazione" con il seguente programma:
Presentazione dell'Associazione "San Severo Forense" ed indirizzo di saluto - Avv. Gianpaolo Tancredi - Presidente dell'Associazione
Saluti: avv. Guido de Rossi – Presidente FBE – Federazione degli Ordini Forensi d’Europa, avv. Mario Ciarambino – Presidente Ordine Avvocati Foggia, avv. Giuseppe Agnusdei – Presidente Ordine Avvocati Lucera
Introduzione dei relatori e moderazione degli interventi: Avv. Rosanna Tafanelli – Segretario dell'Associazione
“Il Processo civile alla luce dell'innovazione informatica: nuove frontiere del diritto ed esperienze di PCT presso il Tribunale di Teramo": Avv. Maurizio Reale – Componente della Commissione per l’informatica e il processo telematico del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia.
"Privacy e Sicurezza nelle attività di consultazione telematica": Avv. Michele Iaselli – Vicedirigente del Ministero della Difesa, Docente a contratto di informatica giuridica alla Federico II ed alla LUISS, Presidente dell'Andip (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy).
"PCT, PEC, FIRMA DIGITALE, Consolle dell'Avvocato e nuovi canali di consultazione telematica, P.d.A. ": Graziano Ubertiello – Esperto di Servizi Telematici per l'Avvocatura.
Il convegno gode del patrocinio del Comune di San Severo, della FBE, dell’Ordine Avvocati di Foggia e di quello di Lucera, ordini che hanno concesso n. 4 crediti formativi, avrà la durata di 4 ( quattro ) ore, sarà gratuito per gli Associati di “SAN SEVERO FORENSE”, mentre prevede un contributo di € 20,00 per i partecipanti Avvocati e di € 10,00 per i Praticanti non soci.

martedì 11 ottobre 2011

“Il licenziamento per scarso rendimento: violazione dell’obbligo di diligenza del lavoratore”.

Il licenziamento per scarso rendimento è fattispecie spesso affrontata dalla Giurisprudenza, la quale però ha sottolineato, anche con pronunce recenti, che per qualificarsi scarso rendimento sono necessarie una componente soggettiva ed una oggettiva. In termini generali, una prestazione lavorativa caratterizzata da “scarso rendimento” può essere ritenuta insufficiente sia dal punto di vista quantitativo, come quantità di lavoro svolta nell’unità di tempo, sia qualitativo, quale risultato utile conseguito. L'avvocato del lavoro dunque avrà l’onere di dimostrare che il rendimento può dirsi carente in quanto non idoneo a conseguire l’obbiettivo per cui la mansione viene progettata. La sentenza n. 24361/2010 insiste sul fatto che un certo lassismo nell’attività del lavoratore, seppure non costantemente censurato dal datore di lavoro, possa ostacolare e frammentare anche l’attività dei colleghi, i quali non riescono agevolmente a perseguire il risultato finale. La Corte ha precisato ulteriormente che nella valutazione dei relativi risultati probatori dovrà tenersi conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, e dell’incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socioambientali. Per questo, il rendimento scarso di un lavoratore va inquadrato nell’ipotesi di violazione degli obblighi di diligenza. Ricade però sul datore di lavoro l’onere della prova della mancata perizia nello svolgimento delle mansioni, considerata anche la citata componente oggettiva della fattispecie in esame, per cui in alcuni casi il lavoratore potrebbe risultare concretamente inidoneo ad eseguire l’attività a cui è preposto, per qualsivoglia limite oggettivo, quale potrebbe essere una qualunque debolezza fisica.


Studio Martelli & Partners

sabato 8 ottobre 2011

Steve Jobs: un bene o un male per il mondo informatico?


La morte del padre di Apple Steve Jobs è stata celebrata e vissuta come una grande perdita per l’umanità e sicuramente l’apporto dato da questo grande personaggio allo sviluppo delle nuove tecnologie è stato immenso e probabilmente poteva ancora crescere con il tempo. Ma devo dire che il buon Stallman, padre del software libero, per quanto poco elegante nei modi, non ha tutti i torti.
Il presidente della Free Software Foundation ha addirittura bollato la dipartita di Jobs come la fine di un’influenza maligna nel mondo informatico, ma a prescindere da queste espressioni volutamente provocatorie ed in sintonia con il personaggio Stallman, bisogna riconoscere che qualcosa di vero nelle sue affermazioni c’è.
Se vogliamo Jobs è stato estremamente abile non solo nel blindare le sue “creazioni”, ma nel creare una serie di servizi “obbligati” intorno ai suoi prodotti che hanno lasciato ben poco spazio e quindi ben poca libertà agli utenti. Il messaggio di Jobs è stato chiaro “se vuoi entrare nel mio mondo, sei benvenuto ma per rimanerci dovrai per sempre accettare le mie imposizioni”.
Quindi personaggio geniale, ma anche grande mente imprenditoriale, che ha visto così crescere a dismisura le sue ricchezze concedendo ben poco (anzi nulla) alla collettività. Troppo spesso questo discorso viene limitato solo a Bill Gates ed a Microsoft, ma indubbiamente negli ultimi tempi con le sue ultime invenzioni (vedi ipad, ipod) l’Apple sta davvero esagerando imponendo per forza di cose propri standard ed applicazioni necessarie anche per piccole utilità.

giovedì 29 settembre 2011

Norme ammazza blog: quale diritto?


Grande fermento della Rete e di tutti i blogger per il famoso pacchetto intercettazioni che comprende anche le norme cosiddette "ammazza blog", ovvero la possibilità di imporre ai gestori di tutti i siti informatici l'obbligo di procedere alla rettifica di ogni contenuto pubblicato dietro semplice richiesta, fondata o meno, del soggetto che se ne ritenga leso. La mancata rettifica nei termini comporterebbe per il blogger una sanzione pecuniaria sino a 12 mila euro.
Il momento purtroppo è drammatico e va visto anche in relazione all’attuale complessa situazione di governo che complice la crisi economica si trova in equilibrio precario. La storia ce lo insegna, quando viviamo queste difficili situazioni di instabilità e conflitto tra poteri, principi come la democrazia, la trasparenza, la libertà di espressione sono ampiamente schiacciati in nome della “ragion di stato” e quindi per noi giuristi appare difficile esaminare giuridicamente delle norme che “consentitemelo” non hanno niente di giuridico.
Cosa può significare un obbligo di rettifica senza possibilità di replica? Se come blogger sostengo eresie, cagionando un ingiusto danno a terzi, è giusto che paghi, ma dopo che chi mi contesta dimostri il contrario. E’ questo un principio elementare di diritto che non può sfuggire a qualsiasi legislatore, per cui è con grande rammarico che in questo post non posso parlare di diritto. Dovrei parlare di politica……ma me ne guardo bene!!!!!

domenica 25 settembre 2011

Cos'è il Disaster Recovery?


Alla luce della riforma del codice dell’amministrazione digitale ed in particolare dell’art. 50 bis si sente spesso parlare di disaster recovery. Ma cos’è un piano di disaster recovery? E come viene regolamentato?
Il contratto di Disaster Recovery assolve alla funzione di fornire alle imprese di una certa dimensione servizi volti alla analisi dei rischi di inoperatività del sistema EDP e delle misure di riduzione degli stessi, nonché nella messa a punto del vero e proprio piano di emergenza informatica, che ricomprende in particolare procedure per l’impiego temporaneo di un centro di elaborazione dati alternativo o comunque l’utilizzo di macchine di soccorso da utilizzare in attesa della riattivazione.
L’accordo in esame può costituire oggetto di una particolare clausola inserita nel contratto di outsourcing, ma nel caso in cui le parti decidono di stipulare un autonomo contratto, che prescinda da chi debba gestire il servizio, la fattispecie negoziale deve inquadrarsi nell’ambito dell’appalto di servizi o del contratto di opera a seconda della qualità del contraente. Se si tratta di un’impresa che si impegna a realizzare il servizio con la propria organizzazione di mezzi e personale ovviamente si stipulerà un appalto, mentre se si tratta del singolo professionista o di un gruppo di professionisti associati si concluderà un contratto di opera, nel quale prevale il lavoro personale.
Un piano di disaster recovery prevede esplicitamente i passi da seguire quando una catastrofe distrugge i sistemi e i dati.
Innanzitutto è necessario fare un elenco dei potenziali disastri che potrebbero verificarsi sulla rete. Tra le cause principali si segnalano il malfunzionamento dei dischi, l’interruzione temporanea delle operazioni, i virus, gli attacchi di hackers, la distruzione fisica.
Il passo successivo nella creazione del piano consiste nel definire le priorità per applicazioni automatizzate, nel senso che devono essere determinate le funzioni del sistema che devono essere ripristinate immediatamente dopo un disastro e quelle che invece possono aspettare.
Il terzo passo nella creazione del piano di Disaster Recovery consiste nell’identificare e implementare misure preventive.
Il passo successivo nel processo di pianificazione consiste nello scrivere le istruzioni di ripristino, preparare, cioè, un elenco dettagliato che spieghi esattamente che cosa fare quando un sistema qualsiasi deve essere ripristinato.
Infine è necessario perfezionare il piano, accertando altresì che il medesimo funzioni attraverso tests di verifica e sottoponendolo a revisione periodica.

domenica 18 settembre 2011

Nuova edizione del libro "La mediazione e l'ODR nazionale ed internazionale"



Alla luce del nuovo Decreto del Ministero della Giustizia n. 145/2011, che ha modificato ed integrato il D.M. 180/2010, ho riveduto la mia precedente edizione del libro "La mediazione e l'ODR nazionale ed internazionale" aggiornando il testo alla nuova normativa ed aggiungendo alcuni commenti in materia. Ho anche modificato ed integrato la documentazione allegata.
Il testo può essere acquistato on line all'indirizzo
https://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyProduct=17170519

domenica 11 settembre 2011

DM 180/2010: ecco il testo aggiornato



Come è noto di recente il DM 145/2011 ha modificato il DM 180/2010 che disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Le modifiche hanno in parte recepito le numerosi contestazioni che hanno contraddistinto questo periodo iniziale di vigenza della mediazione ed in particolare si è inteso attribuire al mediatore una maggiore professionalità e ridurre i costi della mediazione ritenuti ancora troppo alti.
Probabilmente questo è solo l'inizio di tutta una serie di modifiche ed aggiornamenti che interesseranno anche il provvedimento principale (d.lgs. 28/2010), ma in ogni caso ho reso disponibile la versione aggiornata del DM 180/2010 al seguente indirizzo www.micheleiaselli.it/DM180.pdf

sabato 10 settembre 2011

we-gov: cos'è?


Lo chiamano we-gov ed è il fenomeno del momento, ma in realtà non è altro che un’evoluzione della cd. e-democracy alla luce del web 2.0.
Tutti i cittadini oggi partecipano sempre più alle scelte politiche del paese con i loro commenti ben visibili e talvolta molto pittoreschi che è possibile leggere sui social network. Anche i politici (v. Obama) ormai hanno capito l’importanza del web ed hanno una loro pagina su Facebook o su altri social network anche più professionali dove informano gli “amici” su tutte le iniziative in corso e mantengono viva l’attenzione dell’elettorato.
A livello normativo un' importante conseguenza della digitalizzazione degli uffici pubblici è la possibilità, prevista dall’art. 4 del codice dell’amministrazione digitale, per cittadini e imprese di accedere ai documenti e partecipare al procedimento amministrativo grazie all’uso dei nuovi strumenti informatici. L’art. 55 del codice prevede anche la partecipazione del cittadino alle iniziative normative del Governo.
Del resto lo stesso art. 3 sancisce come principio fondamentale del codice proprio il diritto dei cittadini e delle imprese di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto dal provvedimento.
La stessa e-democracy (art. 8) intesa come possibilità, grazie alle nuove tecnologie, di una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, alla formazione dei processi decisionali attinenti alla collettività, potrà trovare piena applicazione.
In effetti come è noto il piano di e-government ha come modello una Pubblica Amministrazione orientata all’utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore “pubblico”, con cui sia facile operare. Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente nei suoi compiti e nel suo grande patrimonio informativo, fattore di innovazione e di competitività per il Paese. La realizzazione di un tale modello di e-government poggia su moderne infrastrutture “abilitanti” che ne assicurano in modo efficiente e sicuro alcune funzionalità di base. Un sistema di e-government nei suoi sviluppi più avanzati potrà, quindi, rappresentare anche un potente strumento di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, evolvendo verso modelli innovativi di e-democracy.
Ma per parlare di democrazia elettronica molti autori usano innanzitutto fare una distinzione tra e-democracy, e-government ed e-politics.
Per e-politics si intende l'utilizzo di Internet come strumento di gestione delle relazioni tra un soggetto politico ed i propri interlocutori strategici. Fare e-politics significa usare internet per informare, comunicare, interagire. Il vantaggio di internet è che esso consente di stabilire relazioni dirette, simmetriche, interattive, di qualità e a lungo termine tra gli interlocutori.
Per e-government si intende l’implementazione di servizi on-line finalizzati a migliorare l’efficienza delle transazioni fra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
Per e-democracy si fa riferimento in termini generali all’uso delle nuove tecnologie per aumentare il livello di trasparenza dei processi interni alla pubblica amministrazione e ai governi e per consentire ai cittadini di partecipare in modo più attivo ai loro processi decisionali (democrazia diretta).

domenica 31 luglio 2011

Un sondaggio sul Registro Pubblico Delle Opposizioni


Funziona già da mesi ed è stato annunciato come la soluzione contro il telemarketing selvaggio. Sarà vero? Ho deciso, quindi, di lanciare questo sondaggio sul funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni per sapere se effettivamente si sta ottenendo qualche risultato o meno.
Analogo sondaggio è stato lanciato dall'ANDIP (www.difesaprivacy.it) l'Associazione che presiedo.

lunedì 25 luglio 2011

Arrivano nuovi hackers non proprio...etici


Leggo su Repubblica http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/25/news/attacco_cnaipic-19587826/?ref=HRER3-1 che i server della polizia italiana sarebbero stati hackerati. Un gruppo di pirati informatici definitosi Lulzsec - già responsabile di attacchi a colossi come Sony e Cia ha comunicato di essere penetrato all'interno dei server del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia italiana trafugando migliaia di documenti di ogni tipo. Ciò che maggiormente preoccupa è che il gruppo ha annunciato l'intenzione di mettere tutti i documenti online e ne ha già pubblicata una piccola parte, poco più dell'1%.
Come avevo già anticipato http://micheleiaselli.blogspot.com/2010/11/wikileaks-il-sapore-di-una-beffa.html il fenomeno wikileaks fa sentire il suo effetto e già altri personaggi si preparano per scatenare battaglie mediatiche sul web che nella maggior parte dei casi sono tali più nella forma che nella sostanza. Troppo vivo è il desiderio di “colpire” la pubblica opinione, di far sentire la propria forza, di essere protagonisti ed indubbiamente Internet fornisce gli strumenti giusti per alimentare le aspirazioni di genialoidi senza scrupoli.
La morale di tutto ciò è che i livelli di sicurezza informatica purtroppo sono ancora troppo bassi e specialmente gli enti pubblici sono estremamente esposti e vulnerabili ad attacchi di hackers non proprio etici.
Non esiste più ormai la figura dell’hacker di “nobili principi”, per la verità molto discutibili, che penetra il sistema informatico solo per dimostrare la vulnerabilità dello stesso. Adesso chi agisce in tal senso lo fa per una finalità ben precisa che è quella di segnalarsi al mondo intero come colui che è riuscito in un’epica impresa ed è stato in grado di rilevare un marcio che sarà sempre e solo annunciato, ma mai effettivamente provato.

domenica 17 luglio 2011

Caso About Elly: Giustizia è fatta!!





Come è noto con ordinanza del 22 marzo 2011 il Tribunale di Roma aveva inibito a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly" mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film.
Le decisione aveva fatto gridare allo scandalo in quanto penalizzava l'intero meccanismo di funzionamento di Internet, che fondamentalmente si regge sui richiami ipertestuali ed aveva configurato una "pericolosa" responsabilità degli Internet Provider.
Adesso e per la precisione l'11 luglio 2011 la Sezione Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale di Roma ha completamente ribaltato le conclusioni cui era pervenuto il precedente giudice e revocato la citata ordinanza, accogliendo integralmente le richieste formulate da Yahoo.
Il Tribunale di Roma ha innanzitutto precisato che nella definizione delle controversie relative alla responsabilità degli intermediari della comunicazione per violazione di diritti di proprietà intellettuale perpetrate da parte dei loro utenti è fondamentale ricordare che la vigente disciplina europea e nazionale in materia di tutela del diritto d’autore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, attribuisce valore preminente al rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.
Inoltre, nel rispetto del principio di certezza del diritto e delle stesse norme di carattere processuale, il titolare dei diritti che chiede all’intermediario della comunicazione, o al giudice di ordinare all’intermediario della comunicazione, di rimuovere un determinato contenuto o di renderlo inaccessibile, è tenuto ad individuare puntualmente l’URL del contenuto medesimo non essendo sufficiente un generico riferimento a talune tipologie di contenuti, come nel caso di specie e deve dimostrare puntualmente non solo la titolarità del proprio diritto, ma anche il carattere abusivo degli altrui atti contestati.

E' possibile leggere un primo commento molto interessante di Guido Scorza sulla rivista LeggiOggi.it all'indirizzo http://www.leggioggi.it/2011/07/14/yahoo-la-legge-e-uguale-per-tutti-anche-per-elly/.

domenica 10 luglio 2011

Spotify: il cloud nella musica



In arrivo negli Usa il nuovo servizio musicale denominato "Spotify". Il sistema su cui si fonda questo servizio è piuttosto semplice e sfrutta le potenzialità del cloud computing. Si tratta di 13 milioni di brani musicali sempre a disposizione di tutti che possono essere utilizzati senza alcun download.
In Italia questo servizio non è ancora disponibile, mentre in altri paesi europei, come Regno Unito, Francia, Spagna, e Svezia dove è nato, ha un successo enorme.
Ovviamente il successo del servizio è stato possibile grazie agli accordi con le major e con le etichette indipendenti, che hanno garantito un catalogo musicale enorme, anche se non sempre completo.
Spotify è un servizio sostanzialmente gratuito che però sfrutta i vantaggi della Rete, difatti di base è possibile iniziare ad utilizzare il servizio senza alcun onere rispettando un limite di ascolto di 20 ore al mese ed accettando di visionare la pubblicità.
Naturalmente, nel pieno rispetto delle caratteristiche di molti servizi presenti su Internet, se si vogliono eliminare queste limitazioni bisogna pagare una sorta di abbonamento che a seconda dei piani previsti va da 4,99 sterline o 9,99 sterline al mese.
Il servizio in argomento rappresenta solo una delle possibili applicazioni del cloud computing che, nel pieno rispetto del diritto d'autore, è in grado di garantire agli utenti la possibilità di accedere a file musicali gratuitamente o comunque a costi minimi.
Credo che questa debba essere considerata la nuova frontiera di Internet, dando spazio a servizi che sfruttando le caratteristiche della Rete possano fornire indubbi vantaggi agli utenti senza violare diritti di terzi. In questo modo sarà possibile superare anche le annose problematiche legate alle regolamentazioni della Rete che mai potranno essere risolte efficacemente.

mercoledì 6 luglio 2011

Chi ha introdotto il termine mediaconciliazione?


Spesso i giornalisti creano delle terminologie del tutto fuorvianti che, per quanto ad effetto, spesso finiscono solo per fare confusione.
E’ il caso appunto della mediaconciliazione, terminologia del tutto impropria adottata per definire il ben noto istituto della mediazione civile e commerciale.
Difatti il nome mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta fuorviante e privo di attinenza. Anche perchè il prefisso “media-” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.
A questo punto mi domando: chi è che per primo ha introdotto tale termine? Perché ancora adesso tutti si ostinano ad utilizzare questo termine così infelice?

martedì 5 luglio 2011

No al Bavaglio ad Internet – La notte della Rete



Oggi 5 luglio, a 24 ore dall'approvazione della Delibera definita "ammazza-Internet", i blogger italiani, artisti, esponenti della rete, leader politici, cittadini e utenti del web si troveranno a Roma dalle 17.30 alle 21 per una no-stop contro il provvedimento alla Domus Talenti a Roma ( via delle Quattro Fontane, 113).
L'evento è stato promosso dalle seguenti associazioni: Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Avaaz.org, Popolo viola, Radicali italiani, Studio Legale Sarzana & Associati, Valigia blu.
La manifestazione contesta la Delibera dell'Agcom che, sul modello francese, intende creare una sorta di censura del web attribuendo poteri di controllo alla stessa Autorità sui contenuti dei siti web che, se in contrasto con le norme a tutela del diritto d'autore, dovranno essere immediatamente rimossi entro 48 ore dalla contestazione. In caso contrario, dopo un sommario accertamento, i contenuti in questione verranno immediatamente bloccati e resi irraggiungibili su disposizione dell'Agcom.
Questi provvedimenti, purtroppo, sono una chiara conseguenza del grosso problema rappresentato dalla mancanza di regolamentazione della Rete che può dar luogo ad eccessi come questo, ma che al contrario nemmeno può consentire un totale arbitrio degli utenti di Internet. Si tratta di una questione da tempo dibattuta che merita una soluzione definitiva, che tarda ad arrivare a causa delle inevitabili ripercussioni, principalmente, di natura internazionale che si vengono a creare.
Ovviamente, però, non è possibile pensare di risolvere un problema così grande con un semplice provvedimento amministrativo, che per quanto derivante da un'Autorità indipendente non fornisce quelle necessarie garanzie di trasparenza e difesa proprie di ogni democrazia degna di questo nome.

mercoledì 22 giugno 2011

MASTER IN DIRITTO DELLE TECNOLOGIE




Il Master avrà inizio il 22 Ottobre 2011 e si svolgerà a Napoli presso il Centro Direzionale - Isola F12 primo piano (Confcommercio) di fronte al Palazzo di Giustizia a 100 mt dalla Circumvesuviana.
Il programma è strutturato in 60 ore:
48 ore - 8 lezioni da 6 ore - Teoria dalle ore 10:00 alle ore 16:00 – Sabato e 12 ore - 3 lezioni da 4 ore - Pratica dalle ore 10:00 alle ore 14:00 - Sabato (aula informatica).
Date:
22/10 – 26/11 – 17/12 – 21/1 – 25/2- 23/3 - 24/3 – 20/4 - 21/4- 18/5 - 19/5 – prenotazioni entro 29 Luglio 2011 (sconto del 20%).
Per laureandi e laureati in diritto ed economia, avvocati, dottori commercialisti, dipendenti e dirigenti pubblici, informatici.
Offre a giuristi, professionisti, esperti di sicurezza informatica, operatori della P.A., conoscenze approfondite e competenze specifiche nell’ambito del diritto delle tecnologie informatiche, fornendo loro gli strumenti operativi indispensabili per muoversi agevolmente in questo settore in continua e rapida evoluzione.
Programma:
L’informatica per il diritto, il diritto per l’informatica
La telematica giuridica
La rete, i bit, la sicurezza ed il diritto
La tutela delle libertà nell’era digitale
Diritto d’autore, contratto e DRM: il lato oscuro del mercato delle informazioni digitali
Documento informatico: Firma digitale e posta elettronica certificata (PEC)
L’utilizzo degli strumenti informatici nella riforma del processo civile: Il Polis Web ed il Processo Telematico
Le misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali
D. Lgs 196/2003: Nuovo Codice della Privacy
L’E-Government: Informatizzazione amministrativa ed il Nuovo Codice della Pubblica Amministrazione Digitale
L’e-procurement e le nuove procedure di acquisto della P.A. nell’ambito del piano di e-government
La fatturazione elettronica: adempimenti e semplificazioni
La sicurezza della Rete in azienda
Virtual enterprise: aspetti normativi, pratici e tecnici
I contratti informatici
Banche dati: la ricerca giuridica
I nuovi diritti digitali e le nuove realtà della rete: free software, open-source, meta-tag, weblinking, spamming, top ranking, copydown, no-copyright, anonimato, net strike, Phishing – domain names
Il commercio elettronico: profili giuridici
Le misure alternative di risoluzione delle controversie (ADR)
Crime Profile: aspetti psicologici e criminologici sulla Rete
I crimini informatici
Il furto di identità. L’identità digitale
La riservatezza del libero professionista e le tecnologie informatiche
I crimini ad alta tecnologia e le Forze dell’Ordine: strumenti, problematiche legali e tecniche, casistica e classificazione
Aspetti processuali civili e penali: la prova digitale - Computer Forensics
L’accesso abusivo ad un sistema informatico
Diritto delle telecomunicazioni
L’ Antiriciclaggio – Entratel, Fisconline , F24 On Line –
News Software – Hardware. I nuovi strumenti di lavoro
Attestato di frequenza a fine corso e Attestato di superamento del master
Docenti:
Avv. Michele Iaselli - Funzionario Ministero della Difesa – Pres. Ass .Naz. Difesa della Privacy - Docente a contratto di informatica giuridica alla Università Federico II di Napoli e Luiss di Roma;
Avv. Achille Janes Carratù – Avv Civilista - Esperto in diritto dell’Informazione e dell’Informatica
Avv. Gerardo Antonio Cavaliere – esperto in diritto delle nuove tecnologie;
Avv. Francesco De Vita – Avvocato penalista
Pietro Di Scala – Direttore Sicurgiuri.it – Docente di Informatica Giuridica Applicata – Amministratore di Sistema CRI Campania – Esperto Sicurezza Informatica – Coordinatore Naz. Ass. Nazionale per la Difesa della Privacy; CTU Procura;
Mariano Ciaravolo – Amm.re Exploranet.it -Consulente Informatico – Esperto Sicurezza e comunicazioni;
Dott. Roberto Borraccia – Esperto in Cybercrime – Polizia Postale
Lorenzo Laurato – Consulente Tecnico informatico – CTU Procura
Costo € 480.00 (comprensiva di € 45 quale quota di iscrizione annua)
Sconto del 30% per gli appartenenti alle forze dell’ordine e alla P.A
SEGRETERIA
tel. 081 2298688 – 081 0093771 - 3384722823
Organizzazione:
Centro Studi Giuridico Polibio.it - ForodiNapoli.it (http://www.polibio.it/)

domenica 12 giugno 2011

Copyright e libertà di espressione: Il 14 giugno alla Camera dei Deputati le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili


Un libro di qualche anno fa aveva come provocatorio titolo “tutto quello che sai è falso”: allo stesso modo, il 14 giugno, alla Camera dei Deputati, scoprirete che tutto (o gran parte di) quello che vi hanno raccontato sulla pirateria digitale è falso.
Attraverso un’accurata analisi delle ricerche indipendenti degli ultimi dieci anni commissionate da prestigiose istituzioni universitarie e da numerosi governi verranno demoliti, uno dopo l’altro, i miti della retorica della pirateria.
Verrà spiegato come le major dell’industria dell’intrattenimento hanno ingigantito i danni causati dalla condivisione di materiale protetto dal diritto d’autore attraverso reti P2P al solo scopo di esercitare pressione sui governi nazionali ed ottenere misure sempre più restrittive e pericolose per i diritti fondamentali degli utenti della Rete.
Verrà raccontato come, nei prossimi giorni, con una propria delibera l’AGCOM potrebbe sostituirsi all’autorità giudiziaria, spazzando via le garanzie della difesa e consentendo ai titolari dei diritti di inibire l’accesso dall’Italia di siti sospettati di violare il diritto d’autore senza passare da un giusto processo.
Il 14 giugno alla sala stampa della Camera dei deputati saranno raccontate le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili (www.sitononraggiungibile.it).
Il 14 giugno p.v. dalle ore 13 alle 14 presso la Sala conferenze stampa della Camera dei Deputati (ingresso Via della missione 4) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del “Libro Bianco su copyright e tutela dei diritti fondamentali sulla rete internet”patrocinato dalle Associazioni ADICONSUM, AGORADIGITALE, ALTROCONSUMO, ASSONET-Confesercenti, ASSOPROVIDER-Confcommercio, Studio Legale Sarzana.
La Conferenza stampa si svolgerà subito dopo la presentazione al Parlamento della Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si svolgerà la mattina presso la sala della Lupa.
Il testo coordinato dall’Avv. Fulvio Sarzana, sarà reso disponibile durante la conferenza stampa ed firmato da quindici autori appartenenti al mondo del giornalismo, delle imprese, della ricerca universitaria, delle libere professioni, del consumerismo, tra i quali si segnalano Marco Scialdone, Paolo Brini, Luca Nicotra, Marco Pierani, Mauro Vergari, Stefano Quintarelli, Luca Annunziata, Gaia Bottà, Mauro Alovisio, Dino Bortolotto, Giovan Battista Frontera, Giulia Aranguena de la Paz, Centro Studi Informatica Giuridica Torino, Fabrizio Ventriglia, e affronta il tema del copyright da un punto di vista sino ad ora inesplorato, indicando studi internazionali mai resi noti al pubblico italiano su copyright e libertà di espressione, ricerche indipendenti, dati a sostegno dei diritti fondamentali in internet, esperienze giuridiche e sociali di convivenza tra tutela del diritto d’autore e libertà di espressione, e analizza anche le recenti iniziative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di diritti d’autore.